L'articolo redatto dal Consigliere de Gioia traccia in maniera chiara lo stato della giurisprudenza in tema di patologia simulata dal lavoratore o di svolgimento da parte del medesimo di una attività che aggravi o ritardi il suo rientro in servizio, con una valutazione ex ante che rende irrilevante la immediata ripresa del servizio da parte del medesimo
Dubbi rimangono quanto ai mezzi di prova utilizzabili per dimostrare la simulazione radicale della malattia, accertata dal medico convenzionato ,anche escludendo la necessità di formulare querela di falso quanto al contenuto del certificato medico di malattia.
Ordinanza 3358/24 Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Quanto alla valenza della cd. sentenza di patteggiamento ex art. 444 cpp, deve ribadirsi il consolidato principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3980/2016; Cass. n. 30328/2017) secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.