La sottoposizione del lavoratore a carcerazione
preventiva (anche per fatti estranei al rapporto di lavoro) non
costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma
consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
ove, in base ad un giudizio ex ante, tenuto conto di ogni
circostanza rilevante ai fini della determinazione della
tollerabilità dell'assenza (tra cui le dimensioni dell'impresa, il
tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del
dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la
ragionevolmente prevedibile ulteriore durata
dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente
ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non
persista l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori
prestazioni del dipendente, senza che sia configurabile,
inoltre, a carico del datore di lavoro, l'obbligo del cd.
repêchage;
.
in questo senso, l'art. 34 CCNL Elettrici codifica una
situazione di fatto oggetto di bilanciamento degli interessi
contrapposti delle parti, ovvero la preventiva e generale
rappresentazione ai lavoratori che l’assenza prolungata per
più di dodici mesi, ancorché non imputabile, determina, di
regola, il venire meno dell'interesse datoriale all’eventuale e
futura prestazione residua, decorso, cioè, un congruo periodo
di diritto alla conservazione del posto;
la riconduzione della fattispecie alla categoria generale
dell’impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione di cui agli
artt. 1463 e 1464 c.c. significa che la specifica fattispecie
come regolata dal CCNL applicato al rapporto configura il
recesso come determinato dalla mancanza di un interesse
apprezzabile all'adempimento parziale della prestazione,
rimanendo la persistenza o meno di un interesse rilevante a
ricevere le possibili prestazioni, in ipotesi di assenza dal lavoro
per carcerazione preventiva o altra misura cautelare, da
parametrare alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a
quelli fissati nell'ultima parte dell'art. 3 della legge n.
604/1966, e cioè con riferimento alle oggettive esigenze
dell'impresa, da svolgere, però, con una valutazione ex ante,
e non già ex post, in cui si tenga conto delle dimensioni
dell'impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva,
della natura ed importanza delle mansioni del dipendente, del
già maturato periodo di sua assenza, della ragionevole
prevedibilità di ulteriore durata dell'impossibilità, della
possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni
senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni
altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della
tollerabilità dell'assenza (così Cass. n. 6714/2021, cit., in
Corte di Cassazione cfr. anche Cass n. 19135/ 2016, n. 12721/2009,
n. 6803/2003);
la Corte territoriale si è attenuta a tali principi, in
particolare alla regola per cui la sussistenza dell'impedimento
va verificata al momento del recesso (Cass. n. 13662/2018);
con accertamento in fatto, di cui è chiara la ratio decidendi,
ha ritenuto che il protrarsi dell'assenza del dipendente, per
più di un anno, fosse tale da determinare la perdita di
interesse del datore di lavoro all’eventuale prestazione
residua; la valutazione svolta circa l'interesse
dell'imprenditore alla prestazione lavorativa, rimessa al
giudice di merito, che vi ha provveduto avendo riguardo alle
possibili e prevedibili capacità lavorative del prestatore e
all’organizzazione dell'azienda, non è censurabile in sede di
legittimità;
in via derivata, risulta non fondato anche il quarto
motivo di ricorso, perché la formazione di giudicato penale
sugli addebiti disciplinari è estranea ai motivi del recesso in
esame, intimato in base a clausola contrattuale collettiva
legittima e riferita a circostanze oggettive (prolungata
assenza, anche per causa non imputabile al lavoratore,
assenza di interesse del datore alle prestazioni residue in base
ad accertamento in fatto con valutazione ex ante) svincolate
dall’esito del giudizio penale;
la ritenuta legittimità della clausola contrattuale
collettiva determina altresì l’infondatezza delle censure riferite
al profilo della dedotta alternatività tra la procedura di recesso
di cui all’art. 34 CCNL Elettrici applicato al rapporto e quella
disciplinare di cui all’art. 25 CCNL pure avviata da parte
datoriale (oggetto del quinto e sesto motivo, ma in parte
anche del primo e del secondo);
la pacifica sequenza temporale dei fatti (come riportata
a pp. 17-18 del ricorso) è, in sintesi la seguente: settembre
2010 - sospensione del rapporto lavorativo a seguito di
applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari;
aprile 2011 - contestazione disciplinare; luglio 2011 -
sostituzione della misura cautelare, messa a disposizione del
lavoratore, conferma della sospensione del rapporto
lavorativo da parte del datore di lavoro; settembre 2011 -
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 34 CCNL;
novembre 2011 - licenziamento disciplinare;
parte datoriale ha avviato entrambe le procedure
previste dalla contrattazione collettiva; la procedura di
recesso ai sensi dell’art. 34 CCNL si è conclusa anteriormente;
il licenziamento disciplinare è stato intimato per il caso di
accoglimento di impugnativa del precedente recesso; poiché
il primo recesso è stato ritenuto legittimo, le questioni
riguardanti il (secondo) licenziamento, condizionato
all’annullamento del primo recesso in accoglimento
dell’impugnativa dello stesso, condizione non verificatasi,
risultano non (più) rilevanti, come correttamente osservato
dalla Corte di merito, qualificando la relativa domanda come
carente di interesse ad agire;
del resto, il fatto che la procedura di recesso per
impossibilità prolungata della prestazione lavorativa nei
termini fissati dalla contrattazione collettiva e quella
disciplinare possano essere percorse parallelamente risulta
anche dalla lettera della norma contrattuale, che, tra l’altro,
stabilisce che “in ogni altro caso di interruzione del servizio
dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale del
lavoratore o comunque tali da impedirne la prestazione
lavorativa, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 25 (“provvedimenti
disciplinari”) del presente contratto, è fatta salva, ove già
esistente a livello aziendale, la conservazione del rapporto di
lavoro del lavoratore non in prova (per un periodo di 12 mesi),
che rimane sospeso a tutti gli effetti, senza alcuna
corresponsione né decorrenza di anzianità”; l’impedimento
prolungato alla prestazione lavorativa è sì alternativo al
licenziamento disciplinare, perché gli istituti rispondono a
logiche e presupposti diversi, ma non in termini di preclusione
di una procedura rispetto all’altra o tali da assegnare alla
procedura disciplinare un significato di sterilizzazione della
procedura di recesso per impedimento della prestazione
lavorativa.