CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; ordinanza 24 ottobre 2024, n. 27572; Pres. Manna, Rel. Michelini

 

Il danno differenziale, fattispecie che si configura allorché

 

l’importo del risarcimento dovuto alla vittima di infortunio sul

 

lavoro o malattia professionale, determinato secondo i criteri ci-

 

vilistici, superi l’indennizzo assicurativo riconosciuto dall’Inail

 

(cfr. Cass. 21 maggio 2019, n. 13645, Foro it., 2019, I, 3194, con

 

osservazioni di P. Santoro, e Resp. civ. e prev., 2020, 531, con

 

nota di M. Ferrari).

 

Sul piano della responsabilità civile generale, se la vittima di

 

un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta,

 

alla produzione del danno, l’obbligo risarcitorio del responsabile

 

si riduce proporzionalmente, in quanto l’espressione «fatto colpo-

 

so», che compare nell’art. 1227 c.c., non va intesa come riferita

 

all’elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come

 

sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una

 

regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla

 

comune prudenza in grado di incidere sul nesso causale, v. Cass.

 

19 febbraio 2020, n. 4178, Foro it., 2020, I, 1990)

 

II. – In senso contrario, pur ritenendo che al di fuori dei casi

 

di rischio elettivo nei quali la responsabilità datoriale è esclusa,

 

qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova

 

applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c., Cass. 22 ottobre 2020,

 

n. 23146, id., 2021, I, 1328, con nota di V. Ferrari, Una singo-

 

lare ipotesi di responsabilità del dirigente scolastico: l’infortunio

 

sul lavoro da «scoppio di caffettiera», afferma che, tuttavia, la

 

condotta colposa del lavoratore non comporta concorso idoneo a

 

ridurre la misura del risarcimento quando vi sia inadempimento

 

datoriale rispetto agli obblighi sanciti dall’art. 2087 c.c.

 

Ad avviso di Trib. Paola 25 febbraio 2021, ibid., 2552, nell’i-

 

potesi di malattia professionale ad eziologia multifattoriale, per il

 

risarcimento del danno biologico differenziale, del danno morale

 

e del danno non patrimoniale, non coperti dall’assicurazione ge-

 

stita dall’Inail, può configurarsi la responsabilità civile del datore

 

di lavoro qualora venga accertata a suo carico la sussistenza di

 

una colpa correlata all’ambiente lavorativo nel quale la malattia

 

sia stata contratta, sicché se ne deve escludere la configurabilità

 

nell’ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza penale che — in-

 

dipendentemente dal dispositivo formulato, ex art. 530, comma 2,

 

c.p.p., con valutazione di insufficienza della prova — nella strut-

 

tura motivazionale consenta al giudice civile di valutare che sia

 

stato compiuto un effettivo e specifico accertamento circa l’insus-

 

sistenza del fatto.

 

III. – Sulla irrilevanza, ai fini del nesso causale, del tabagismo

 

del lavoratore colpito da neoplasia polmonare, pur trattandosi di

 

patologia a eziologia multifattoriale, v. Cass. 21 novembre 2016,

 

n. 23653, id., 2017, I, 932.

 

Riconosce l’indennizzabilità come malattia professionale della

 

patologia polmonare che, con rilevante grado di probabilità, sia ri-

 

conducibile ad esposizione al fumo passivo in ambiente di lavoro,

 

Cass. 10 febbraio 2011, n. 3227, id., 2011, I, 1106, e Riv. infortuni,

 

2011, II, 17, con nota di A. De Matteis; Riv. it. dir. lav., 2012, II,