
Esperienza trentennale in materia di diritto sanitario ,dirigenza sanitaria ,procedimenti disciplinari ,mobilità volontaria mansioni superiori, collaborazioni lavorative presso Aziende Sanitarie Locali,mobbing e straining.
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., la sentenza n.118/24 nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11354 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2023, discussa e decisa all’udienza del giorno 9.1.2024 e vertente
TRA
omissis.elettivamente domiciliata in .omisiss che la rappresenta e difende unitamente i per delega in atti.
E
AZIENDA OSPEDALIERA -omisiss, in persona del legale rapp, pro tempore
omissis., elettivamente domiciliato in Roma che lo rappresenta e difende come da procura in atti omissis
omissis elettivamente domiciliato in .omissis che lo rappresenta e difende per procura in atti
.omissis...elettivamente domiciliato in..omisiss..rappresentato e difeso per procura in atti omissis
elettivamente domiciliato in Rieti, piazza G. Marconi n. 3, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Magnanelli che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.3.2023....... premettendo di essere dirigente medico con contratto a tempo indeterminato presso l’U.O.C. Urologia dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto – USL Toscana Sud Est e di avere partecipato alla procedura indetta dall’Azienda Ospedaliera .omissis con avviso pubblico dell’11.11.2022 di mobilità volontaria nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina Urologia, lamentava l’illegittimità della stessa chiedendo al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro di:
“accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate nella parte motiva del suesposto ricorso, l’illegittimità e/o l’invalidità e/o l’irregolarità della procedura selettiva realizzata dall’Azienda .omisiss. a seguito del proprio “Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la co- pertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina Urologia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 89 del 11.11.2022;
- per l’effetto, disporre l’annullamento della Deliberazione n. 268 del 13.02.2023 del Direttore Generale dell’Azienda ..omisiss... di approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice del proprio “Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina Urologia” e dell’elenco finale dei soggetti idonei, oltre che di ogni ulteriore atto altro ad essa presupposto e/o connesso e/o conseguente e comunque riferito e/o riferibile alle operazioni concorsuali, ivi comprese le Determinazioni Dirigenziali n. 467 del 20.12.2022 di ammissione dei candidati e n. 479 del 28.12.2022 di nomina della Commissione esaminatrice nonché i verbali di quest’ultima del 12.01.2023, del 24.01.2023 e del 02.02.2023, ordinando all’Ente resistente di procedere alla rinnovazione dell’intera procedura concorsuale ovvero, in subordine, del solo segmento procedimentale che si riterrà opportuno, in ogni modo da svolgersi innanzi ad una Commissione esaminatrice di diversa composizione;
- per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficacia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato eventualmente stipulati nelle more dall’Azienda e ..omissis..in forza degli esiti della qui impugnata procedura di mobilità, ovvero ordinare all’Ente resistente, nel qual caso i sud- detti rapporti ancora non fossero in essere, di non provvedere alla stipulazione di alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato con i citati nominativi stante la mancanza dei presupposti di legge”.
Si costituivano in giudizio l’Azienda .omissi e i tre vincitori della selezione, - quest’ultimo rappresentando di avere prima dell’introduzione del giudizio rinunciato alla nomina,contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Santini Edoardo, collocato nell’elenco degli idonei subito dopo omissis .e quindi la causa, avente natura documentale, era rinviata all’udienza di discussione del 9.1.2024 in cui era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
1. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Invero in tema di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001, la Suprema Corte con orientamento consolidato ed assolutamente condivisibile ha affermato che essa integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto e che quindi “la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n, 165, art. 63, comma 4” (SS.UU. 32624/2018).
D’altro canto per rispondere ai rilievi sviluppati sul punto dall’Azienda Ospedaliera - la procedura selettiva in oggetto non ha carattere concorsuale, ma idoneativo perché la Commissione si limita alla verifica dei requisiti dei candidati in esito al colloquio e alla valutazione dei curricula, senza formare una graduatoria, ma predisponendo un elenco idonei.
2. Sempre in via preliminare deve essere valutata la posizione di omisiss .che ha chiesto di essere estromesso dal giudizio, in quanto in data 15.2.2023, quale vincitore della selezione, ha rinunciato alla nomina.
La circostanza è documentata in atti (doc. 15 fasc. Azienda resistente), incontroversa e pacifica tra le parti e all’udienza di prima comparizione parte ricorrente non si è opposta all’estromissione, sostanzialmente confermando l’avvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a detto convenuto.
3. Ancora l’Azienda Ospedaliera ha eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento della procedura di mobilità e dei contratti individuali stipulati con i vincitori.
Assume l’amministrazione resistente che le domande proposte dalla ricorrente siano inammissibili perché la violazione dei canoni di correttezza e di buona fede – che costituiscono cd. norme di comportamento - potrebbe al più consentire al soggetto che dimostri di esserne stato leso di agire per il risarcimento del danno, ma non per l’annullamento della procedura e dei contratti individuali di lavoro stipulati in esito alla stessa.
Osserva il Tribunale che la omissis svolge una serie di contestazioni in merito alla regolarità della selezione che solo in parte attengono alla violazione dei canoni di correttezza e di buona, mentre in parte – quantomeno nella prospettazione della ricorrente – attengono all’asserita violazione di cd. norme di azione e cioè di disposizioni di legge e regolamentari inderogabili configuranti altrettante nullità procedurali le quali a propria volta, ai sensi dell’art. 1418 c.c., sarebbero idonee a determinare in via derivata la nullità dei contratti individuali stipulati dai vincitori.
Del resto anche di recente la S.C. ha chiarito che la violazione di norme di validità della procedura selettiva aventi carattere imperativo determinano la nullità (rilevabile anche ex officio) del contratto di conferimento dell’incarico al dirigente medico (Cass. 2316/2022) e consentono pure, secondo autorevole dottrina, l’esperimento dell’azione di esatto adempimento, mediante l’annullamento della procedura nonché la ripetizione delle operazioni selettive (per applicazioni di tale principio sebbene in ambiti pubblicistici diversi da quello sanitario, cfr. Cass. 4462/04, Cass. 23424/04; Cass. 268/19).
Resta invece esclusa, in ogni caso, la tutela di adempimento in forma specifica mediante l’assegnazione del punteggio da parte del giudice, venendo qui in considerazione un’attività connotata da ampia discrezionalità e non essendo il giudizio della Commissione fondato su meccanismi vincolanti e automatici di attribuzione dei punteggi (Cass.35108/2022).
Pertanto non può affermarsi, stante la prospettazione contenuta nel ricorso, la radicale inammissibilità delle domande della ricorrente, salvo quanto si vedrà infra con riguardo alla loro infondatezza e all’inammissibilità di alcuni specifici motivi di contestazione.
4. Infine è infondata l’eccezione di difetto di interesse ad agire, posto che la ricorrente chiede qui l’annullamento e il rifacimento della procedura prospettando la violazione di norme di legge e quindi proponendosi quale portatrice di una posizione giuridica, qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato al suo corretto espletamento.
Né vi sono elementi per ritenere che in caso di rifacimento della procedura la ricorrente non potrebbe in alcun caso conseguire alcuna utilitas, risultando certamente inidonea o comunque non inclusa nella terna dei vincitori.
5. Passando al merito è innanzitutto necessario operare una corretta definizione del thema decidendum.
La ricorrente nell’atto introduttivo ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) accertare l’illegittimità della procedura selettiva; 2) disporre l’annullamento dell’atto conclusivo della stessa (13.2.2023 n.3268) e di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 3) ordinare alla resistente di procedere alla sua rinnovazione; 4) dichiarare la nullità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati nelle more con i vincitori o comunque di inibire all’amministrazione di stipularli.
Alla prima udienza, poi, a seguito della rinuncia di ..... alla propria nomina, ha chiesto di poter modificare le conclusioni come di seguito: “ferme le conclusioni avanzate riguardo alla invalidità della procedura, si chiede in via alternativa la rideterminazione dei punteggi ottenuti complessivamente nella valutazione dei titoli dai candidati Santini e omissis, sulla scorta dei motivi nn. 8, 9, 10, 11 del ricorso e per l’effetto ove venisse accertato che ciò comporterebbe l’assegnazione di un punteggio complessivo globale maggiore per la ricorrente, si chiede di porla al quarto posto in luogo di Santini con ogni effetto di legge”.
Ai sensi dell’art. 420 comma primo c.c., le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice, ma non già proporre domande nuove.
Premesso che, contrariamente a quanto rappresentato dalla ricorrente nelle note conclusive, il giudice non ha mai dato alcuna autorizzazione ai sensi del citato art. 420, assorbente appare il rilievo per cui nella specie neppure tale autorizzazione sarebbe stata possibile, non essendosi in presenza di una mera modifica delle domande e conclusioni già proposte, quanto piuttosto di una vera e propria domanda nuova, del tutto inammissibile nel rito del lavoro.
D’altra parte tale domanda, anche ove fosse stata proposta nell’atto introduttivo, non sarebbe stata in alcun caso accoglibile, per le ragioni esposte al precedente punto 3.
Deve, pertanto, essere correttamente delimitato il perimetro dell’oggetto del presente giudizio alle sole domande originariamente proposte nel libello introduttivo.
6. Ciò posto, sono pacifici i seguenti fatti:
- il bando della selezione oggetto di causa è stato pubblicato sul B.U.R. del Lazio del 18.10.22
n.86 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4" Serie Speciale -
n.89 del 11.11.22, nonché sul sito web aziendale, con scadenza dei termini in data 11.12.22;
- con determinazione dirigenziale n. 467 del 27.12.22 l’Azienda Ospedaliera ha proceduto
all'ammissione dei candidati all'avviso di mobilità;
- con determinazione dirigenziale n. 479 del 28.12.22 ha nominato la Commissione
esaminatrice che poi, con verbale n. 1 del 12.1.23 ha effettuato la riunione preliminare per la
determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli;
- con verbale del 2.2.23 n. 3 la Commissione nel dare atto dello svolgimento della prova orale
ha rimesso l’elenco dei soggetti idonei dell'avviso di mobilità nazionale alla U.O.C Risorse
Umane per gli adempimenti di competenza;
- in esito alla procedura selettiva la resistente con deliberazione n. 268 del 13.2.23 ha disposto
l’approvazione dell'elenco dei soggetti idonei, la nomina dei vincitori e l’assunzione dei medesimi e ne ha dato comunicazione con note del 17.2.23 a omissis..omissis – avendo nelle more rinunciato omissis........ed alle rispettive aziende di appartenenza al fine di acquisire il nulla osta definitivo alla mobilità e concordare la data dell'effettivo trasferimento;
- in riscontro a dette missive la Asl Umbria 2, azienda di appartenenza di omissis.ha formalmente concesso il nulla osta definitivo alla mobilità ed egli è stato assunto dalla ASL convenuta con decorrenza 1.6.23, mentre la Asl di Viterbo, azienda di appartenenza di .omissis.. ha comunicato di riservarsi di accordare il nulla osta in argomento, non appena definite le procedure di reclutamento per la figura professionale di che trattasi e, infine, la Ausl Toscana Sud Est, azienda di appartenenza di Santini Edoardo, ha concesso il nulla osta definitivo alla mobilità, impegnandosi a comunicare la relativa decorrenza non appena definita la procedura di assunzione del sostituto.
7. Deduce la ricorrente l’illegittimità della procedura di mobilità volontaria per i seguenti motivi:
1) avvenuta ammissione dei candidati senza preventiva autorizzazione dell’Azienda di appartenenza, in violazione del bando e dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001. In particolare i candidati .omissis. erano stati ammessi alla procedura selettiva sebbene non avessero allegato alla domanda di partecipazione la prescritta autorizzazione della propria Azienda di appartenenza alla mobilità, benchè ciò fosse espressamente richiesto dall’avviso pubblico e anche dall’art. 30 comma 1 del d.lgs. 165/01 in caso di personale assunto da meno di tre anni, come ...omissis(dipendente di Ospedale di Viterbo dal 18.5.2020) e .omissis(dipendente AUSL Umbria dal 16.2.21); che non gioverebbe sostenere di avere operato in Aziende di minor estensione, poiché il quarto periodo della disposizione normativa citata afferma che “...Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza...”.
2) Avvenuta ammissione del candidato omissis.pur in mancanza dei requisiti professionali richiesti: il candidato al momento della scadenza del bando (11.12.2022) era sì dipendente a tempo indeterminato come Dirigente Medico – disciplina UROLOGIA (rapporto instaurato il 9.8.2022), ma non aveva ancora superato il periodo di prova previsto in 6 mesi dal CCNL di categoria.
3) Illegittimo espletamento della procedura di scelta dei membri della Commissione esaminatrice, per violazione degli artt. 5 e 25 del D.P.R. 483/1997 che prevede che la Commissione sia composta da: a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, proposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire; b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra; c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o della Azienda Ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
4) Avvenuta determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli solo dopo l’ammissione dei candidati: i candidati sono stati ammessi il 20.12.22 e la solo successivamente è stata nominata la Commissione esaminatrice (il 28.12.2022), che si riuniva per la prima volta in data 12.1.2023 procedendo in quell’occasione “...all’esame della documentazione esistente in atti...” e quindi anche dell’elenco dei candidati ammessi: pertanto la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle modalità della prova orale, avvenuta dopo la conoscenza dei candidati, deve ritenersi lesiva dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della p.a. (T.A.R. Milano Sez. III, sent. n. 1638 del 3.9.2020).
5) Illegittima limitazione all’ultimo quinquennio dei titoli oggetto di valutazione: tale restrizione è in contrasto con il bando nel quale era previsto che la Commissione esaminatrice fosse incaricata di procedere “...alla formulazione di un elenco finale di soggetti idonei sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo / professionale ed alle situazioni familiari e sociali...” ed è stata penalizzante per la ricorrente che aveva numerose produzioni scientifiche anteriori al quinquennio, avvantaggiando gli altri candidati.
6) Illegittima limitazione della valutazione alle sole “pubblicazioni” nazionali ed internazionali, escludendo espressamente gli abstracts e i posters e nulla dicendo in merito ad altre forme di produzione scientifica quali articoli, case reports, capitoli di libro/monografie, che non risultano oggetto di va-lutazione seppur non espressamente esclusi a priori.
7) Avvenuto riconoscimento di punteggi non dovuti ai candidati omissis.e Somissis per titoli non pertinenti: all’esito della riunione del 24.1.2023, la Commissione valutava i titoli dei candidati.omissis... e Santini in modo indebito: si riconosceva in favore di il punteggio di 1 per il Master di secondo livello conseguito quale consulente in sessuologia seppuretale titolo non avesse nulla a che vedere con le competenze professionali richieste nella procedura di mobilità; parimenti, si riconosceva in favore di Santini Edoardo il punteggio di 0,8 per il Master di primo livello conseguito in chirurgia genitale maschile seppure tale titolo non avesse nulla a che vedere con le competenze professionali richieste nella procedura di mobilità.
8) Incompleta valutazione dei titoli di carriera della ricorrente: la Commissione esaminatrice non riconosceva alcun punteggio in favore della ricorrente in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno dal 1.2.18 al 1.2.20 presso l’Ospedale della Misericordia di Grosseto quale Medico Specialista Ambulatoriale presso l’U.O.C. Urologia, esperienza lavorativa che le aveva permesso di svolgere attività di chirurgia, chirurgia robotica, laparoscopica, endoscopica, effettuando n. 196 interventi come primo operatore/secondo operatore.
9) Incompleta valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici della ricorrente: la Commissione non aveva valutato le produzioni rientranti nell’ultimo quinquennio, ma solo le “pubblicazioni”.
10) Omessa valutazione della partecipazione a convegni, congressi e corsi da parte della ricorrente: la Commissione escludeva dalla valutazione delle tipologie di esperienze formative che il bando consentiva di annoverare tra le proprie.
11) Omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale: in nessuno dei verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice è possibile rinvenire tale preliminare attività, in violazione dell’art. 12 d.p.r. 487/1994 e dell’art. 9 del d.p.r. 487/1994 che dispone che: “...La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”.
12) Non pertinenza di due dei tre quesiti per la prova orale (Iperossaluria primitiva; Apalutamide: meccanismi molecolari, indicazioni e studi) alla disciplina dell’urologia, ma a quella della nefrologia, della genetica (la prima) nonché dell’oncologia (la seconda), in violazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 483/1997 che prevede come le prove d’esame orali debbano vertere “...sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
13) Svolgimento della prova orale “a porte chiuse” in violazione dell’art. 16 del d.p.r. 483/1997 e dell’art. 6 del d.p.r. 487/1994 che prescrive che essa si svolga in sala aperta al pubblico.
8. Esaminando partitamente i singoli motivi di censura, osserva il Tribunale che – superato il motivo di censura n. 2 specificamente riferito al candidato ....., che ha rinunciato alla nomina con pec del 15.2.22 - il motivo n. 3 relativo all’illegittima composizione della Commissione esaminatrice, sarebbe astrattamente idoneo ad integrare un’invalidità procedimentale, per contrarietà del bando ad una norma imperativa, in grado di travolgere l’intera procedura selettiva e i contratti di conferimento dell’incarico.
Tuttavia la censura è nel merito infondata.
L’art. 30 comma 1 del d.lgs. 165/2001 con riferimento alle modalità di espletamento della procedura espressamente stabilisce: “Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.
Occorre, quindi, che l’amministrazione valuti l’idoneità dei candidati a ricoprire i posti e che lo faccia secondo criteri di correttezza e di buona fede, ma né la normativa, nè la contrattazione collettiva impongono specifiche modalità per l’esercizio di tale potere gestorio del rapporto di lavoro pubblico (in tal senso in motivazione, cfr. Cass. 35108/2022).
Pertanto la procedura selettiva oggetto di causa – finalizzata alla cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all’art. 1406 c.c. in cui non vengono in rilievo i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa previste (Cass. 26265/21) – deve ritenersi soggetta ai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost, nonché ai canoni generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. - che comportano, anche per le scelte discrezionali, l’obbligo di un’effettiva comparazione dei candidati – ma non è disciplinata da specifiche norme di legge o regolamentari, che non possono dunque essere utilizzate come parametro della sua validità formale.
È dunque destituito di fondamento il motivo di censura per cui la composizione della Commissione esaminatrice sarebbe illegittima perché tutti i membri sono stati scelti dal Direttore Generale e non vi sia stato il sorteggio di un membro e la designazione regionale di altro in violazione del d.p.r. 483/97 artt. 5 e 25: non è, infatti, qui applicabile il citato regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. Il regolamento in parola non è richiamato dall’art. 30 cit., né da altre disposizioni relative alla mobilità volontaria – che si realizza, si ripete, tramite una procedura selettiva e non concorsuale – e neppure il bando della selezione rinvia al d.p.r. 484/97.
Per gli stessi motivi sono infondati i motivi di censura n. 11 circa l’omessa predisposizione dei criteri di valutazione della prova orale in violazione del d.p.r. 487/94 (disciplina che concerne il procedimento concorsuale in sede di reclutamento del personale, dunque inconferente rispetto al caso di specie) e del d.p.r. 483/97, n. 12 circa la non pertinenza delle domande della prova orale in violazione dell’art. 30 d.p.r. 483/97, e n. 13 circa lo svolgimento della prova orale a porte chiuse in violazione dell’art 16 d.p.r. 483/97 e dell’art. 6 d.p.r. 487/94.
9. Relativamente al primo rilievo circa l’ammissione dei candidati senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di provenienza, in violazione dell’art. 30 comma 1 d.lgs. 165/2001, l’Azienda resistente ha dedotto e documentato che il CCNL Area Sanità 2016-2018 art. 54 (intitolato “integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti”) al punto f) prevede che “fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso della Azienda o Ente di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa” (doc. 14 fasc. res.).
Ai sensi dell’art. 30 comma 2.2. del d.lgs. 165/01 “I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”.
Deve ritenersi che la contrattazione collettiva costituisca nella specie un’integrazione della previsione di cui al comma 1 che richiede il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, nel senso che ferma restando la necessità di tale atto da parte dell’azienda cedente, le parti negoziali hanno inteso regolamentare solo il momento in cui esso può intervenire, allo scopo di facilitare la procedura di mobilità, consentendo la partecipazione alla selezione anche nelle more del suo rilascio, come avvenuto nella specie.
D’altro canto l’art. 30 cit. non indica un momento esatto in cui l’assenso debba essere concesso e dunque le norme di rango pattizio si sono limitate a precisare in parte qua la fonte normativa. Inoltre applicando la disciplina del bando, che costituisce la lex contractus, di cui la ricorrente non ha contestato la legittimità, tra i requisiti di ammissione alla lettera f) è previsto espressamente come “eventuale” il possesso della dichiarazione di assenso preventivo alla mobilità dell’azienda di provenienza, a sottolineare che il possesso dell’assenso preventivo alla domanda non è requisito necessario di ammissione.
Il motivo è, quindi, infondato.
10. Tutti gli altri motivi di censura sono relativi ad un’asserita illegittima applicazione da parte della Commissione delle previsioni del bando ovvero ad una violazione dei canoni di correttezza e buona fede nella predisposizione dei criteri di valutazione e poi nella valutazione dei titoli e nell’espletamento della prova orale.
Tali censure – come chiarito al precedente punto 3- sono anche astrattamente inidonee a determinare l’annullamento della procedura, potendo dar luogo solo ad una tutela risarcitoria per perdita di chance qui non richiesta (da ultimo cfr. Cass. 35108/2022).
Ad ogni buon conto e per scrupolo di completezza, le censure appaiono anche nel merito infondate. In primo luogo, infatti, non è affatto illogica o arbitraria la scelta di limitare la valutazione dei titoli all’ultimo quinquennio (motivi n. 5 e n. 9) posto che l’evoluzione della scienza medica suggerisce di prediligere candidati con pubblicazioni più recenti a quelli con pubblicazioni più risalenti. Parimenti non appare contraria a correttezza e buona fede la scelta di escludere dalla valutazione abstracts, posters e capitoli (motivi n.6 e n. 9) concentrandola solo sulle pubblicazioni nazionali e internazionali, aventi maggiore spessore e rilevanza dal punto di vista scientifico.
Costituisce poi una mera illazione che l’individuazione dei criteri sia stata effettuata dalla Commissione in funzione della conoscenza dei candidati (motivo n.4), mentre la valutazione e la validazione dei titoli è avvenuta secondo i criteri stabiliti nella seduta del 12.1.2023.
In particolare per quanto attiene al punteggio riconosciuto al ......e omissis per i Master conseguiti, la Commissione ha applicato tali criteri che non restringevano affatto la valutazione ai soli Master conseguiti in Urologia.
Parimenti la mancata valutazione del servizio di medico ambulatoriale prestato dalla ricorrente (motivo n.8) è dipesa dal fatto che tale attività non era valutabile, essendo previsti come titoli di carriera solo i servizi di ruolo prestati ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 483/1997 (del resto analogamente tale servizio non è stato valutato al Santini), mentre nessun candidato ha visto valutate le proprie partecipazioni a corsi, convegni o congressi, essendo questo parametro escluso dai criteri di valutazione (motivo n. 10).
Rientra poi nell’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione la scelta di includere tra i quesiti del colloquio orale, oltre a quello pertinente all’urologia, anche altri di cultura medica generale e comunque collegati alla materia oggetto della mobilità (motivo n. 12).
La Commissione, quindi, ha adottato criteri predeterminati e trasparenti, nel rispetto del bando e li ha applicati senza commettere violazioni dei canoni di correttezza e di buona fede nell’assegnare i punteggi; all’esito della selezione sono stati individuati come vincitori professionisti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno sostenuto positivamente il colloquio conoscitivo (riportando un punteggio superiore a 36/60), dotati di documentata ed elevata esperienza lavorativa, in possesso di titoli accademici e di pubblicazioni attinenti l’incarico da conferire (cfr. docc. 6, 7, 13 fasc. Azienda Ospedaliera).
11. Il ricorso è dunque infondato e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. Appaiono invece sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra la ricorrente e omissis
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e .omissis.........
- respinge per il resto il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida per ciascuna delle parti resistenti in complessivi euro.omissis.per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e .omissis.........
Roma, 9.1.2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace