Il rapporto tra l'art 2103 c.c. e l'art 52 del d.lgs 165/2001 nella giurisprudenza di legittimità e di merito.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è occupata della figura giuridica della equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro di diritto privato e nel pubblico impiego privatizzato.
Ultima in ordine temporale è la statuizione della Suprema Corte n.26084/24 che ha dichiarata manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 52 del d. lgs. 165/2001 che nel disciplinare le mansioni cui deve essere adibito il dipendente, pubblico assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi.
Ciò, diversamente da quanto previsto dalla disciplina dell'art 2103 c.c., per i contratti di lavoro privato, indipendentemente dalla equivalenza soggettiva cioè dalla professionalità acquisita in concreto.
La ragione della decisione viene individuata dai giudici di legittimità nella ratio del citato art 52 volta a perseguire l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane e del superamento della eccessiva parcelizzazione del sistema di classificazione, ragione che non contrasta con il principio di buon andamento della azione amministrativa, nè con il diritto a un lavoro liberamente intrapreso contemplato dalla Carta sociale europea, da intendersi come divieto di lavoro coattivo e forzato.(ibidem Cass. Civ. sez. lav.1665/24).
La giurisprudenza di merito e di legittimità hanno però precisato che la differenze esistenti tra il testo normativo della 52 d. lgs 165/2001 e quello dell'art 2103 c.c. non consentono di attribuire conseguenze diverse allo svuotamento delle mansioni a seconda che tale fattispecie si concretizzi nel lavoro pubblico ovvero in quello privato, in quanto la sottrazione pressochè integrale e quindi rilevante di ogni funzione da svolgere è certamente vietata anche nel pubblico impiego.(Trib.Parma 28 Aprile 2011 in Il Repertorio Foro Italiano Impiegato dello stato e pubblico in genere.424; Riv. critica dir lav privata e pubblica 2011,446, con nota di Bergonzi)
La Suprema Corte di Cassazione ha aderito a tale indirizzo giurisprudenziale affermando che in materia di impiego privatizzato ove si sia concretizzato il sostanziale svuotamento della attività lavorativa la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica della equivalenza formale delle mansioni ex art 52 del d.lgs.165/2001, configurandosi non un demansionamento, ma la diversa e più grave figura giuridica della sottrazione pressochè totale delle mansioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.(Cass .Civ. Sez lav.11499/22.)
I giudici di legittimità già con una precedente statuizione avevano affermato che l'art 52 citato ha recepito un concetto di equivalenza solo formale ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva attese le peculiarità della natura pubblica del datore di lavoro condizionato nella organizzazione del lavoro da vincoli strutturali di compatibilità finanziaria e conformazione al pubblico interesse delle risorse, indipendentemente dalla professionalità acquisita dal lavoratore.
Avevano però puntualizzato che ove vi sia stato il sostanziale svuotamento della attività lavorativa la vicenda esula dalle problematiche sulla equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.( Cass.Civ. sez. lav. 11835/2009)