Corte di cassazione civile, sez. lav., ord., 30 aprile 2024 n. 11553
Presidente Berrino Umberto; Estensore Mancino Rossana; Ricorrente Omissis contro Omissis
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dall'attuale ricorrente, in qualità di tutore della nipote - orfana, incapace d'intendere e di volere, convivente con il nonno e maggiorenne all'epoca del decesso di quest'ultimo - volta ad ottenere la pensione di reversibilità.
La Corte di merito rilevava che il disposto dell'art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, modificato dalla L. n. 903 del 1965 - che stabiliva la spettanza della pensione di reversibilità al coniuge e ai figli superstiti minorenni e inabili a carico del genitore al momento del decesso - era stato esteso, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità della norma (Corte cost. sentenza n. 180 del 1999), anche ai nipoti conviventi con il nonno pensionato, senza distinguere tra nipoti abili o inabili, con l'unico limite della minore età.
La maggiore età del nipote convivente, nella vicenda all'esame, escludeva, ad avviso della Corte di merito, il diritto alla pensione di reversibilità.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il ricorrente, come indicato in epigrafe e nella qualità del pari indicata, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l'INPS, con controricorso.
All'esito dell'infruttuosa trattazione camerale, la sesta sezione della Corte ha richiesto un intervento nomofilattico, e la trattazione in pubblica udienza, sul diritto, dei nipoti maggiorenni interdetti, conviventi con l'ascendente, alla pensione di reversibilità.
L'Ufficio della Procura generale, rassegnando conclusioni scritte, ha chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce violazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, modificato dalla L. n. 903 del 1965, in connessione con il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38,e assume che la normativa di riferimento riconosce, in linea di principio, il diritto alla pensione di reversibilità ai figli minorenni e, in casi particolari, ai figli maggiorenni, di talché l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 1999, non può che essere inteso come volto a estendere il diritto a favore dei nipoti conviventi con l'ascendente, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli; per il caso in cui tale interpretazione non fosse condivisa, chiede alla Corte di Cassazione di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., ravvisando disparità di trattamento di soggetti nelle medesime condizioni.
Passando alla censura devoluta con il terzo motivo di ricorso, l'incidente di costituzionalità, promosso dalla Corte con ordinanza n. 9377 del 2021 (pubblicata in G.U. n.36, prima parte speciale, anno 2021, e che si ha per qui richiamata) è stato definito, dalla Corte costituzionale, con declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include, tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati (Corte cost. n. 88 del 2022).
Ha osservato il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 88 cit., che l'art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, come convertito, prevede la prestazione indiretta a favore dei figli superstiti, di qualunque età, riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso, mentre l'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 cit., al fine di riconoscere il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, equipara ai figli legittimi o legittimati (formulazione, quest'ultima, non più in vigore, per avere la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali", all'art. 2, comma 1, lett. a, delegato il Governo ad emanare un D.L.vo, a modifica delle disposizioni vigenti, sostituendo "i riferimenti ai "figli legittimi" e ai "figli naturali" con i riferimenti ai "figli" salvo l'utilizzo delle denominazioni di "figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio", quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative". La delega è stata attuata con il D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, recante "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"), i figli adottivi, affiliati, naturali e i minori regolarmente affidati, e ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali il minore sia stato affidato.
Alla stregua del descritto quadro normativo, l'estensione dei trattamenti previdenziali diretti e indiretti - entro certi limiti e condizioni - a determinati componenti della famiglia dell'assicurato include solo i minori regolarmente affidati dagli organi competenti, a norma di legge, e non anche i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che fossero sussistite le predette condizioni, cioè che fossero stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.
Per tale profilo, la Corte costituzionale ha richiamato il proprio precedente, del 1999, che già aveva preso atto del contrasto della previsione legislativa con il canone di ragionevolezza nella parte in cui, mentre includeva, fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità, i minori non parenti, formalmente affidati al titolare della prestazione pensionistica, escludeva dal beneficio dell'ultrattività pensionistica i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti per i quali il legislatore non avesse richiesto tale formale affidamento (Corte cost. n. 180 del 1999).
Lo snodo argomentativo del Giudice delle leggi, con la sentenza n. 88 cit., ha dunque evocato, innanzitutto, la declaratoria del 1999, di illegittimità costituzionale del richiamato art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non includeva, tra i soggetti ivi elencati, anche i minori dei quali risultasse provata la vivenza a carico degli ascendenti, ampliando, in tali termini, ai nipoti minorenni, viventi a carico dell'ascendente, la platea dei superstiti del beneficiario del trattamento pensionistico.
Ha soggiunto che, mentre l'art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, come convertito, delinea le condizioni affinché il coniuge e i figli del titolare della pensione - o, in subordine, i suoi genitori o i suoi fratelli e sorelle - possano godere, in quanto superstiti, della pensione di reversibilità, l'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 contiene una clausola di equiparazione, ai figli, delle altre categorie di soggetti che possono vantare tale diritto, sicché in tale ultima norma risiede il fondamento normativo idoneo ad incidere sulla platea degli aventi diritto, operandone la relativa estensione.
Scrutinando, pertanto, i dubbi palesati da questa Corte, d'incostituzionalità dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non estende detta equiparazione ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro, il Giudice delle leggi ha ritenuto detta disposizione la cornice normativa del beneficio pensionistico ai superstiti apprestato dall'ordinamento, in continuità proprio con la precedente sentenza n. 180 del 1999 cit., intervenuta sull'art. 38 cit., nella parte in cui non equiparava ai minori affidati i minorenni non formalmente affidati, ma al cui sostentamento provveda, di fatto, l'ascendente.
Il Giudice delle leggi ha, quindi, rimarcato la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici, consistente nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del titolare, il godimento da parte dei soggetti legati da stringenti vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari, la protezione dalle conseguenze derivanti dal decesso del congiunto (fra le altre, sentenze n. 180 e n. 70 del 1999, n. 18 del 1998).
Nondimeno ha rimarcato, la Corte costituzionale, la realizzazione, in tal modo, anche sul piano previdenziale, di una forma di ultrattività della solidarietà familiare (ancora, Corte cost. n. 180 del 1999 cit.), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, Corte cost. n. 174 del 2016).
Nei medesimi sensi si era già espressa questa Corte di cassazione, fin dalla sentenza n. 16093 del 2012, nel riconoscere, al coniuge, l'attribuzione della pensione di reversibilità come espressione del principio solidaristico, preordinato a dare continuità alla funzione di sostegno economico assolta, a favore dell'avente diritto, durante la vita del dante causa.
La finalità del trattamento pensionistico di reversibilità, di tutelare la continuità del sostentamento e prevenire lo stato di bisogno derivante dal decesso del congiunto, era già stato, nel 1999, alla base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 "nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti" (Corte cost. n. 180 del 1999 cit.).
. In quella occasione, la Corte aveva accertato il contrasto con il canone di ragionevolezza della previsione legislativa che estendeva il trattamento pensionistico di cui si tratta, in caso di mancanza dei soggetti prioritariamente indicati, ai minori regolarmente affidati all'assicurato dagli organi competenti a norma di legge, e non ai propri nipoti minorenni che vivessero a suo carico, salvo il caso di affidamento.
Ebbene, l'architrave della sentenza del 1999 era rappresentato dalla valorizzazione del rapporto parentale tra ascendenti e discendenti, fondata sulla naturale affectio, nella quale si innesta la speciale e privilegiata disciplina voluta dal legislatore, sul piano dei diritti e dei relativi obblighi: il dovere di concorrere negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 316-bis cod. civ. a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti;
l'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo, nella propria casa, gli aventi diritto ex artt. 433 e 443 cod. civ.; l'intervento giudiziale nel caso in cui ai nonni venga precluso il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ.; il diritto del nipote alla continuità affettiva con i nonni, declinato dall'art. 315-bis cod. civ.; la tutela penale di tali doveri ed obblighi, per effetto degli artt. 570 e 591 del c.p..
Coerentemente con il dettato desumibile da tale compendio normativo, anche in sede nomofilattica questa Corte aveva già riconosciuto il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - previsto dall'art. 317-bis cod. civ., coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e degli artt. 2 e 30 Cost., allorché sia compatibile con l'esclusivo interesse del minore - cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis cod. civ. La sussistenza di tale interesse è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. nn. 19780, 15238 del 2018).
23. La pregnante rilevanza di tale rapporto nel contesto socio-familiare è confermata anche dal giudizio sullo stato di abbandono dei minori ai fini della dichiarazione di adottabilità, nel perseguimento del loro superiore interesse, posto che a tale effetto deve essere previamente valutata l'idoneità dei nonni a provvedere all'assistenza ed alla cura dei nipoti, nel rispetto del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia allorché tra detti parenti siano intrattenute relazioni significative (Cass. n. 9021 del 2018 e n. 11758 del 2014).
Tanto premesso, nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, la Corte costituzionale ha ravvisato, nel rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello tra l'ascendente e il nipote minorenne, e di qui la ritenuta fondatezza della questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.
Muovendo, quindi, dalla tutela apprestata dall'ordinamento al legame derivante dal rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l'accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, il Giudice delle leggi ha ritenuto, del pari, meritevole di tutela, collegata al fondamento solidaristico - che il legislatore è chiamato a specificare e modulare nelle diverse situazioni in modo coerente con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (Corte cost. n. 174 del 2016) - anche il legame familiare tra l'ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro.
La relazione parentale si appalesa, in tutto e per tutto, assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, trattandosi di rapporti accomunati dalla condizione di minorata capacità e dalla vivenza a carico al momento del decesso dell'ascendente.
Il Giudice delle leggi ha, dunque, ritenuto illogica, e ingiustamente discriminatoria, l'esclusione dal godimento del trattamento pensionistico reversibile per i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che, ad essi, è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione (ulteriore profilo, quest'ultimo, connotato, come rimarcato dalla sentenza cit. n. 88 del 2022, di irragionevolezza).
.Da ultimo ma non di minor pregio, la rimarcata connotazione della matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona, è stata opposta, dai giudici costituzionali, all'argomento, speso dalla difesa erariale, nel senso della non spettanza del beneficio, in radice, per la limitata durata, nel tempo, della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età) e della (in astratto) più lunga durata dell'aspettativa di vita del nipote maggiorenne, inabile al lavoro.
La previsione della maggior durata, nel tempo, del trattamento reversibile è stato reputato, dalla citata sentenza n. 88, non dirimente ai fini della spettanza di un diritto solidaristico avulso, in quanto tale, dalla valorizzazione del minore o maggior tempo di erogazione della prestazione e dal maggiore o minor onere economico sotteso.
. In conclusione, all'esito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, il ricorso va accolto e la causa va rinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame del gravame.
Riferimenti normativi:
Art. 13 R.D.L. del 14 aprile 1939 n. 636 Art. 38 D.P.R. del 26 aprile 1957 n. 818