La rivista Lavoro e Previdenza Oggi pubblica un interessante articolo dell'Avv. Domenico Tambasco del foro di Milano a commento di una recente sentenza della Corte di Cassazione n.31912/24 che , adeguandosi ad un orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità , ha qualificato le fattispecie del mobbing e dello straining come di nessuna rilevanza giuridica, appartenendo le medesime ad una disciplina scientifica diversa la sociologia/ la medicina legale

I giudici di legittimità ancorano la responsabilità civile del datore sul concetto di ambiente stressogeno esistente sul luogo di lavoro ,tutelando il lavoratore attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 2087 c.c..

Il passaggio logico giuridico della Corte non è banale, non si risolve in una mera disputa semantica, ma produce effetti sull'ambito della tutela del lavoratore e sul regime probatorio applicabile. senz'altro meno gravoso per il lavoratore trattandosi di responsabilità contrattuale, permettendo di sanzionare tutti i comportamenti colposi del datore che ledano la tutela della integrità psicofisica del medesimo senza dover dimostrare la esistenza di un intento persecutorio, sostanziatosi in ripetute vessazioni ai danni del lavoratore

La figura dell'Eristress , di cui si fa cenno nel commento contenuto nella rivista, da intendersi come conflitto non più unidirezionale, datore e lavoratore, ma a cui partecipano due o più contendenti su un piano paritario, e reciprocamente, a mio modesto parere, pur essendo stata individuata nella scienza psicologica non può certo essere fattispecie riconducibile all'art 2087 c c ,il quale individua una responsabilità contrattuale per colpa del datore che, al contrario ,deve restare esclusa dai semplici casi di conflittualità lavorativa tra colleghi di lavoro che, come detto per giurisprudenza pacifica ,non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art 2087

La Suprema Corte con sentenza n. 33639/22, relatore Dott. Amendola, aveva già puntualizzato che le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico legale non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici, nella sostanza servono solo per identificare comportamenti che violano l'art 2087 c.c.

La Corte di legittimità si è posta in una prospettiva di progressiva rilevanza della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori alimentando l'obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro..

Secondo il paradigma dell'art 2087 c.c. è configurabile una responsabilità datoriale a fronte del mero inadempimento colposo che si ponga in nesso causale con il danno alla salute , ex art 1218 c.c. e 1223 c.c. restando irrilevanti giuridicamente i pregiudizi che derivino dalla ordinaria prestazione lavorativa e dalle sue qualità intrinsecamente usuranti con conseguenti disagi privi di consis