La perdita della capacità processuale del ricorrente dopo il conferimento del procura speciale ma prima della notifica del ricorso per cassazione
Con sentenza n. 29812 del 20 novembre 2024, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.
È stato così composto un contrato che investiva l’operatività del principio di ultrattività del mandato in una fase antecedente all’inizio del procedimento di legittimità.
Secondo una prima tesi, il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società, cancellata dal registro delle imprese prima dell’instaurazione del giudizio di legittimità, è comunque inammissibile, poiché non si può invocare l’ultrattività del mandato pur conferito al difensore prima che si sia perfezionata l’estinzione: e questo sia perché l’operatività di tale principio presupporrebbe che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio al momento in cui il processo ha avuto inizio, sia perché la proposizione di detto ricorso richiederebbe apposita procura speciale valida ed efficace al momento in cui il ricorso è proposto, e non già estinta prima della sua proposizione.
Secondo questa prima ricostruzione, la regola dell’ultrattività del mandato opererebbe solo nel caso in cui gli eventi della morte o della perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, sulla scorta di un mandato valido ed efficace al momento in cui l’azione è stata intrapresa, sopravvengano nel corso del giudizio. Invece, allorché la morte o l’estinzione della parte istante sia intervenuta prima che il giudizio sia intrapreso, si determinerebbe l’estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della vocatio in ius e dell’intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, perché il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta e a fortiori sarebbe inammissibile il ricorso in cassazione proposto dopo la cancellazione della società. Non basterebbe perciò che al momento del conferimento della procura speciale la società sia ancora esistente, ma sarebbe altresì necessario che l’esistenza del soggetto permanga al momento in cui è instaurato il giudizio.
La seconda tesi assume invece che in forza del valido conferimento del mandato difensivo il procuratore debba comunque curarne l’esecuzione se vi è pericolo nel ritardo, nonostante la sopravvenuta cancellazione della società, quale causa di estinzione del mandato, prima che il giudizio sia intrapreso, ai sensi dell’art. 1728, comma 1, c.c.; o alternativamente che, ai sensi dell’art. 1729 c.c., la proposizione del ricorso di legittimità che il procuratore abbia avviato, nonostante la cancellazione della società sia intervenuta prima della notifica del ricorso di legittimità, sia comunque atto valido, nei confronti dei successori della società cancellata, ove il mandatario abbia compiuto tale atto prima di conoscere la causa di estinzione del mandato, ossia l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società mandante.
Secondo questa impostazione alternativa, il principio di ultrattività del mandato difensivo opererebbe anche nella fase intermedia rispetto all’apertura del giudizio di legittimità, laddove l’evento estintivo si sia perfezionato dopo il conferimento della procura.
Vi è infine una terza possibile soluzione, questa volta nel senso dell’ammissibilità, che transita attraverso l’omologazione della soluzione fra il caso della parte persona fisica e quello della parte società.
Secondo questa diversa prospettiva – fatta propria dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite – non sarebbe coerente che all’ipotesi dell’estinzione dell’ente societario siano ricollegati effetti processuali diversi rispetto all’ipotesi della morte della persona fisica. Di conseguenza, una volta validamente conferita la procura speciale, sorgerebbe in capo al difensore l’obbligo di espletare l’attività difensiva demandata, a prescindere da ogni successiva evoluzione della vicenda endosocietaria.
Ciò allo scopo di garantire la stabilità del processo e di tutelare anche gli interessi dei soci, quali successori, a coltivare un’impugnazione che comunque era stata ritenuta opportuna dall’ente. Sarebbe inoltre illogico, dal punto di vista sistematico, che l’evento estintivo assuma rilevanza nel solo periodo intercorrente tra il conferimento della procura speciale e la proposizione del ricorso per cassazione e, invece, diventi irrilevante per tutto il periodo successivo.
Fonte:Giovanna Spirito da Njus 20/11/2024