Alla qualificazione in sede penale del comportamento del
rappresentante del datore di lavoro - dalla quale discende la
responsabilità civile di parte datoriale - quale reato di violenza privata
vanno ricollegate le statuizioni in termini:
a) di ricorrenza, nel caso concreto, di “reato in contratto”,
determinante vizio del consenso per effetto di violenza
morale su una delle parti del negozio;
b) di conseguente annullabilità (e non nullità) dell’atto di
dimissioni;
il telepass, se installato su auto aziendali destinate allo svolgimento di specifici servizi, si deve considerare uno strumento direttamente funzionale all’efficienza della singola prestazione, oltre che ormai fortemente compenetrato con essa nell’odierna pratica lavorativa, sicché il telepass così contestualizzato rientra nell’ambito applicativo del comma 2 dell’art. 4 L. n. 300/1970 novellato.
La Corte di cassazione civile, sez. lav., con sentenza del 9 maggio 2024, n. 12688, in tema di licenziamento ritorsivo, ha precisato che l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, essendo da escludere ogni giudizio comparativo fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.
Nel regime di tutela reale la predeterminazione legale del
danno risarcibile in favore del lavoratore (con
riferimento alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento a quello della
reintegrazione) non esclude che questi possa
chiedere il risarcimento del danno ulteriore che
gli sia derivato dal licenziamento