La prova della unicità e del carattere determinante del motivo non rileva nel caso di licenziamento discriminatori

Di notevole interesse è la definizione della fattispecie del licenziamento discriminatorio il quale è stato qualificato dalla Suprema Corte come licenziamento di natura oggettiva, in quanto la discriminazione si distingue dal motivo illecito poichè produce i propri effetti giuridici in relazione al trattamento deteriore subito dal lavoratore ma a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro(Cassazione Sez.Lav. 6575/2016)

 

La natura oggettiva è stata confermata anche dalla Corte di Giustizia Europea(sentenza 8/11/190 causa C-177/88 Dekker) la quale ha fatto leva sulla difficoltà per il lavoratore discriminato di provare la consapevolezza dell'agente in suo danno.

 

La Cassazione, con sentenza 9095/23, ha sottolineato che il CCNL Federambiente prevede un periodo di comporto senza distinguere assenze per malattia o per patologie riconducibili alla disabilità del lavoratore ,così sostanziando una discriminazione indiretta per disabilità.

La Suprema Corte ha poi ribadito che la discriminazione ha natura oggettiva e prescinde dall'intento dell'agente .

La giurisprudenza inoltre afferma ormai pacificamente che la prova della unicità e del carattere determinante del motivo non rileva nel caso di licenziamento discriminatorio che può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ma risultare essere comunque nullo (Cass .Civ.2414/22)

Nella ipotesi di una dipendente di uno studio legale licenziata perchè intenzionata a recarsi all'estero per sottoporsi ad inseminazione artificiale ,l'avvocato datore sosteneva che il licenziamento non fosse discriminatorio ma giustificato da un motivo oggettivo ,consistente nel pregiudizio alla organizzazione dello studio , causa le assenze della lavoratrice.

La Corte sulla base del citato principio e cioè la irrilevanza della unicità e del carattere determinante del motivo ha affermato la sua irrilevanza nel caso di licenziamento discriminatorio per ragioni di genere ,che può essere accompagnato anche da altro motivo legittimo, ma essere nullo( V. Cass. Civ. 2414/22)

 

La irrilevanza della unicità e del carattere determinante del motivo nel caso di licenziamento discriminatorio , determina che lo stesso che può anche essere accompagnato da altro motivo legittimo, ma rimane qualificabile come nullo