Corte di cassazione civile, sez. lav., ord., 6 novembre 2023 n. 30866. Licenziamento per giusta causa, esercizio del potere di denuncia.

 

L'esercizio del potere di denuncia (e in generale del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro) non può essere di per sè fonte di responsabilità, esso può divenire tale qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza dell'insussistenza dell'illecito o dell'estraneità allo stesso dell'incolpato;

in questo senso si articola l'addebito disciplinare concreto (esposto presentato non per rimuovere una situazione di illegalità o per tutelare i diritti del querelante. ma con la volontà di danneggiare il datore di lavoro), configurandosi la condotta di strumentalizzazione della denuncia non scriminata dall'esercizio del diritto, e atta a integrare un illecito disciplinare, alla luce del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., letto in rapporto ai più generali canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., perchè contraria ai doveri derivanti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale e comunque idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario (cfr. Cass. n. 29526/2022, n. 1379/2019, n. 22375/2017);

l'addebito contestato non è collegato alla configurazione di reato di calunnia o diffamazione, ma alla diversa ipotesi di abuso del processo, ovvero di strumentalizzazione a fine puramente emulativo dello strumento della denuncia penale e dei diritti della persona offesa nel procedimento penale medesimo; fine emulativo, ossia esclusivamente diretto ad arrecare danno al datore di lavoro, desunto dalla (ritenuta in fatto conformemente nelle fasi di merito) consapevole omissione di circostanze significative nella descrizione dei fatti con riferimento alle somme già percepite e alla superflua duplicazione di questioni già oggetto di contenzioso civile tra le parti.

Riferimenti normativi:Art. 360 C.P.C.Art. 2119 C.C.Art. R.D. del 1931 n. 148Art. 2697 C.C.Art. L. del 2012 n. 92Art. 333 C.P.P.Art. 333 C.P.C.Art. L. del 1970 n. 300Art. 2909 C.C.