danno risarcibile in favore del lavoratore (con
riferimento alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento a quello della
reintegrazione) non esclude che questi possa
chiedere il risarcimento del danno ulteriore che
gli sia derivato dal licenziamento
Cassazione sezione Lavoro Ord. 29335/23
Nel regime di tutela reale la predeterminazione legale
del danno risarcibile in favore del lavoratore non
esclude che lo stesso possa chiedere il
risarcimento del danno ulteriore che gli sia
derivato dal licenziamento;
Va ricordato in proposito che nel regime
di tutela reale la predeterminazione legale del
danno risarcibile in favore del lavoratore (con
riferimento alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento a quello della
reintegrazione) non esclude che questi possa
chiedere il risarcimento del danno ulteriore che
gli sia derivato dal licenziamento .
E tale affermazione, va qui chiarito,
deve valere per il periodo successivo alla sentenza
di reintegra come per il periodo precedente;
Il risarcimento dunque non è dovuto
soltanto al periodo successivo all’ordine di
reintegra, posto che non si discute delle
conseguenze della mera inottemperanza dell’ordine
di reintegra e che la pronuncia della sentenza di
annullamento del licenziamento non comporta alcuna
immutazione ontologica nell’esistenza del danno
alla professionalità.
l’art.18, 4 comma, nella versione risultante dalla legge n. 108
del 90 prevedeva per tutti i casi di illegittimità del licenziamento
(al pari della versione applicabile ai casi di
nullità del licenziamento ex art 18, comma 2 post
legge Fornero n.92/2012 ) “il risarcimento del
danno…commisurato alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
della effettiva reintegrazione”, senza nessuna
differenza nei due periodi intermediati dalla
pronuncia della sentenza.
Va ancora ribadito che l'indennità spettante
ex art. 18, comma quarto, legge n. 300 del 1970,
al dipendente illegittimamente licenziato è
destinata a risarcire il danno intrinsecamente
connesso alla impossibilità materiale di eseguire
la prestazione lavorativa.
Sicché la previsione e la corresponsione di tale
indennità non escludono che il lavoratore licenziato
(prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni
ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine
a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione.
i danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente
connessi alla mancata prestazione lavorativa, sono configurabili
all’unica condizione del rispetto dell’onere probatorio da parte del
lavoratore senza che rilevi la collocazione temporale dei
medesimi danni rispetto alla pronuncia della
sentenza di reintegra.
in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, mentre in
relazione alla misura del risarcimento dei pregiudizi economici
che si configurano come ineliminabili e immancabili
conseguenze dell'inattività lavorativa da
licenziamento illegittimo, ai quali si riferisce
l'indennità di cui all'art. 18, comma quarto, cit.,
incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che
nel corso della sospensione del rapporto lavorativo
il lavoratore abbia eventualmente percepito
emolumenti che non avrebbe percepito se non fosse
stato licenziato; grava invece sul lavoratore
l'onere di provare di avere subito danni alla
propria professionalità e alla propria immagine
ulteriori e diversi da quelli già indennizzati
attraverso l'attribuzione della indennità
risarcitoria commisurata alla retribuzione globale
di fatto per il periodo intercorrente tra il
licenziamento e la reintegrazione.
Il problema è dunque di prova e non ontologico,
posto che il risarcimento stabilito dall’art. 18
della l.300/70 non ha attinenza con gli altri
danni, diversi dalla perdita della retribuzione
globale di fatto, che il lavoratore deduce di aver
subito, nel medesimo periodo di forzata inattività,
sia patrimoniali che non patrimoniali, né in
particolare con il danno alla professionalità - con l’unico
onere di fornirne la prova.