Nel regime di tutela reale la predeterminazione legale del
danno risarcibile in favore del lavoratore (con
riferimento alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento a quello della
reintegrazione) non esclude che questi possa
chiedere il risarcimento del danno ulteriore che
gli sia derivato dal licenziamento

Cassazione sezione Lavoro Ord. 29335/23

Nel regime di tutela reale la predeterminazione legale

del danno risarcibile in favore del lavoratore non

esclude che lo stesso possa chiedere il

risarcimento del danno ulteriore che gli sia

derivato dal licenziamento;

Va ricordato in proposito che nel regime

di tutela reale la predeterminazione legale del

danno risarcibile in favore del lavoratore (con

riferimento alla retribuzione globale di fatto dal

giorno del licenziamento a quello della

reintegrazione) non esclude che questi possa

chiedere il risarcimento del danno ulteriore che

gli sia derivato dal licenziamento .

 

E tale affermazione, va qui chiarito,

deve valere per il periodo successivo alla sentenza

di reintegra come per il periodo precedente;

Il risarcimento dunque non è dovuto

soltanto al periodo successivo all’ordine di

reintegra, posto che non si discute delle

conseguenze della mera inottemperanza dell’ordine

di reintegra e che la pronuncia della sentenza di

annullamento del licenziamento non comporta alcuna

immutazione ontologica nell’esistenza del danno

alla professionalità.

 

l’art.18, 4 comma, nella versione risultante dalla legge n. 108

del 90 prevedeva per tutti i casi di illegittimità del licenziamento

(al pari della versione applicabile ai casi di

nullità del licenziamento ex art 18, comma 2 post

legge Fornero n.92/2012 ) “il risarcimento del

danno…commisurato alla retribuzione globale di

fatto dal giorno del licenziamento sino a quello

della effettiva reintegrazione”, senza nessuna

differenza nei due periodi intermediati dalla

pronuncia della sentenza.

 

Va ancora ribadito che l'indennità spettante

ex art. 18, comma quarto, legge n. 300 del 1970,

al dipendente illegittimamente licenziato è

destinata a risarcire il danno intrinsecamente

connesso alla impossibilità materiale di eseguire

la prestazione lavorativa.

 

Sicché la previsione e la corresponsione di tale

indennità non escludono che il lavoratore licenziato

(prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni

ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine

a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione.

 

i danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente

connessi alla mancata prestazione lavorativa, sono configurabili

all’unica condizione del rispetto dell’onere probatorio da parte del

lavoratore senza che rilevi la collocazione temporale dei

medesimi danni rispetto alla pronuncia della

sentenza di reintegra.

 

in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, mentre in

relazione alla misura del risarcimento dei pregiudizi economici

che si configurano come ineliminabili e immancabili

conseguenze dell'inattività lavorativa da

licenziamento illegittimo, ai quali si riferisce

l'indennità di cui all'art. 18, comma quarto, cit.,

incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che

nel corso della sospensione del rapporto lavorativo

il lavoratore abbia eventualmente percepito

emolumenti che non avrebbe percepito se non fosse

stato licenziato; grava invece sul lavoratore

l'onere di provare di avere subito danni alla

propria professionalità e alla propria immagine

ulteriori e diversi da quelli già indennizzati

attraverso l'attribuzione della indennità

risarcitoria commisurata alla retribuzione globale

di fatto per il periodo intercorrente tra il

licenziamento e la reintegrazione.

 

Il problema è dunque di prova e non ontologico,

posto che il risarcimento stabilito dall’art. 18

della l.300/70 non ha attinenza con gli altri

danni, diversi dalla perdita della retribuzione

globale di fatto, che il lavoratore deduce di aver

subito, nel medesimo periodo di forzata inattività,

sia patrimoniali che non patrimoniali, né in

particolare con il danno alla professionalità - con l’unico

onere di fornirne la prova.