Con l’ordinanza 4 febbraio 2026, n. 2281, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione lavoro, torna sul rapporto tra convivenza more uxorio e riconoscimento del lavoro subordinato, affrontando il tema della presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito affettivo e dell’onere probatorio gravante su chi invochi la tutela lavoristica.

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una collaboratrice di studio legale che, dopo oltre venticinque anni di attività, chiedeva: l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la declaratoria di nullità del licenziamento orale e il pagamento del TFR. Il rapporto si era sviluppato parallelamente a una relazione sentimentale e a una convivenza con il titolare dello studio.

In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto non superata la presunzione secondo cui le prestazioni rese nell’ambito di una convivenza siano riconducibili a finalità affettive (affectionis vel benevolentiae causa). Di diverso avviso la Corte d’Appello, che ha invece accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il giudice di secondo grado ha valorizzato, in particolare: a) la percezione continuativa di compensi per l’intera durata del rapporto;

b) lo svolgimento di mansioni proprie della segretaria di studio legale, in modo stabile e routinario;

c) alcuni riscontri documentali ritenuti sintomatici della subordinazione. È vero – osserva la Corte territoriale – che gli indici tipici della subordinazione non emergevano in modo netto dall’istruttoria e che la collaboratrice godeva di una certa autonomia di orario e organizzativa, plausibilmente connessa al vincolo affettivo con il titolare dello studio.

Tuttavia, tale autonomia non è stata ritenuta incompatibile con la natura subordinata del rapporto. La Corte d’Appello attribuiva rilievo a una serie di elementi documentali, tra cui:

a) le annotazioni manoscritte dell’avvocato sui testi da dattilografare, consegnati alla collaboratrice per l’esecuzione;

b) una lettera del 2008 con cui il professionista le riconosceva importi a titolo di ferie, tredicesima, quattordicesima, TFR e contributi, escludendo che si trattasse di richiami atecnici a istituti tipici del lavoro subordinato, tanto più provenienti da un avvocato titolare di un importante studio;

c) una denuncia-querela presentata nel 2018 dalle figlie del professionista, nella quale si affermava che la collaboratrice era in possesso dei codici di accesso bancari e operava “solo su ordine” del titolare, eseguendo pagamenti per conto dello stesso nell’esercizio dell’attività professionale;

d) la comunicazione relativa al passaggio diretto, dal 1° gennaio 2003, del rapporto in essere con il professionista allo studio legale associato, avente ad oggetto l’anzianità convenzionale del personale dipendente già in forza”, sottoscritta dai titolari e firmata per ricevuta dalla collaboratrice.

Alle risultanze documentali già valorizzate dalla Corte territoriale devono inoltre aggiungersi una serie di indici accessori, idonei a rafforzare in modo significativo il quadro probatorio. In particolare: l’inserimento stabile e continuativo della collaboratrice nell’organizzazione dello studio legale; l’utilizzo sistematico degli strumenti e delle risorse dell’ufficio; la corresponsione di un compenso fisso e periodico; l’assenza di qualsiasi rischio economico in capo alla lavoratrice. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a superare la presunzione di gratuità normalmente operante nei rapporti connotati da convivenza e legame affettivo.

La Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte d’Appello, ribadendo un principio di particolare rilievo pratico: una prestazione astrattamente riconducibile al lavoro subordinato può essere inquadrata in un diverso rapporto fondato su un vincolo affettivo e di familiarità, connotato dalla gratuità. Tuttavia, la presunzione di gratuità – specie in presenza di convivenza more uxorio – non ha carattere assoluto. Essa può essere superata mediante la prova concreta dell’esistenza di un vincolo di subordinazione, desumibile dalla qualità e quantità delle prestazioni svolte, nonché dalla sussistenza di direttive, controlli e poteri organizzativi esercitati dal datore di lavoro. L’ordinanza offre così un chiarimento importante per la prassi degli studi professionali e, più in generale, per tutte le situazioni in cui rapporti personali e attività lavorativa si intrecciano: la convivenza non esclude di per sé il lavoro subordinato, ma impone un accertamento particolarmente attento e fondato su elementi oggettivi e documentali idonei a vincere la presunzione di gratuità.