Corte di Cassazione 7514/26
La Suprema Corte opera in primo luogo la distinzione "tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti
controlli difensivi' in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro", la Suprema Corte ha statuito che solo questi ultimi "controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore", si situano, ancora oggi, "all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4" (Cass. n. 25732/2021 )
per non avere ad oggetto una "attività - in senso tecnico - del lavoratore", tuttavia il controllo "difensivo in senso stretto" deve essere "mirato" ed "attuato ex post", ossia "a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto", perché solo a partire "da quel momento" il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. n. 25732/2021 )
ciò premesso i giudici di legittimità affermano il seguente principio di diritto: "Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto" (Cass. n. 25732/2021 )
allegazione e prova che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente al sorgere del sospetto che deve riferirsi anche a circostanze temporalmente collocate, atteso che le stesse segnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e, successivamente, in giudizio, non essendo possibile l'esame e l'analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St. lav., estendendo "a dismisura" l'area del controllo difensivo lecito (cfr. Cass. n. 25732/2021), considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto (in termini: Cass. n. 18168/2023).
nella specie i giudici del merito hanno accertato che i dati posti a fondamento dell'azione della società riguardavano un momento temporale antecedente all'insorgere del "fondato sospetto", mentre non rileva che tali dati siano stati tratti dai sistemi informatici solo successivamente o dopo la cessazione del rapporto di lavoro, atteso che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto.