Corte di Cassazione Sez. Lav. Ord. 5445/26

Va premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 22 del 2015, applicabile ratione temporis, l'indennità NASpI spetta "anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa".

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ravvisato un’ipotesi di giusta causa nel mancato pagamento dei contributi all’Inps protrattosi per sedici mesi.

Va premesso che non sono in contestazione le circostanze di fatto – e cioè che il lavoratore ha prestato servizio dal 1.3.2018 al 3.7.2020 ed ha presentato dimissioni per giusta causa in ragione del mancato versamento dei contributi per 16 mesi (quanto innanzi già sufficiente a rimarcare le differenze con la fattispecie esaminata dalla Corte nell’ordinanza n. 30310/2024, in cui, invece, ciò che difettava era proprio la correlazione – secondo l’affermazione non più rivedibile compiuta dal giudice di merito – tra le dimissioni e l’omissione contributiva della quale il lavoratore nulla sapeva all’epoca delle dimissioni).

La questione controversa è, invece, se l’omissione contributiva, nel caso all’attenzione, possa essere effettivamente considerata giusta causa delle dimissioni.

Orbene la Corte territoriale dopo aver dato atto della correlazione tra le dimissioni ed il mancato versamento della contribuzione, come innanzi esposto, si preoccupa di verificare se, nel caso all’attenzione, la condizione del lavoratore fosse tale da rendere assolutamente intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro , traendo elementi di conforto alla tesi positiva anche nella circolare Inps n. 94 del 2015.

Sul punto scrive la Corte territoriale: «Ed invero, non può che ritenersi che l’inadempimento contributivo assume una particolare gravità qualora sia reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata. Pertanto, le dimissioni - motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro – sono sorrette da giusta causa, in quanto il mancato versamento della dovuta contribuzione per sedici mesi costituisce senza dubbio rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. Si tratta, infatti, di una condotta gravemente lesiva dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto».

La Corte chiarisce inoltre che i rimedi predisposti dall’ordinamento sul piano previdenziale, come l’automaticità delle prestazioni e la rendita vitalizia, non escludono la rilevanza dell’inadempimento sul piano del rapporto di lavoro, poiché non eliminano la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

Quanto all’immediatezza delle dimissioni, essa non deve essere intesa in senso meramente cronologico, ma come persistente collegamento causale tra l’inadempimento datoriale e il recesso, collegamento che sussiste anche quando la condotta omissiva sia ancora in corso al momento delle dimissioni