Corte d'Appello| di Catanzaro Sez. Lav. 1202/25 Trasferimento d'azienda - Ramo d'azienda - Continuità del rapporto di lavoro - Licenziamento inefficace - Tutela reintegratoria
In caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, compresa l'ipotesi di retrocessione per cessazione di un contratto di affitto, il rapporto di lavoro continua di diritto con il cessionario.
Se il cedente dovesse intimare un licenziamento successivamente alla data in cui si sono verificati gli effetti del trasferimento o della retrocessione, tale licenziamento è privo di effetti giuridici, poiché emesso da un soggetto che ha già perso la titolarità del rapporto.
In questo caso, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nei confronti del soggetto subentrante, cessionario o retrocedente, anche se non ha esplicitamente richiesto un accertamento della continuazione del rapporto, a condizione che abbia fatto riferimento all'art. 2112 c.c. nell'atto introduttivo.