Con la sentenza n. 2785 del 20 luglio 2026, la Corte d’Appello di Roma, nel definire una controversia avviata da un sindacato del settore del credito per l’impugnazione della condotta antisindacale rappresentata dalla negazione del diritto alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, ha fornito prime indicazioni circa la concreta applicazione dei princìpi resi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025.
Nei precedenti gradi di giudizio, l’organizzazione dei lavoratori era risultata soccombente, avendo i giudici della fase sommaria e della fase di opposizione escluso la ricorrenza del requisito posto dall’art. 19 Stat. Lav. nella versione all’epoca vigente. In particolare, secondo il Tribunale non risultava sussistere l’elemento della sottoscrizione, da parte del sindacato ricorrente, di un contratto collettivo applicato in azienda o quantomeno quello della partecipazione alle relative trattative.
In grado di appello, però, era sopravvenuta la sentenza n. 156/2025 della Consulta, la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 19 Stat. Lav. nella parte in cui non consentiva anche alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di accedere alla costituzione di RSA pur in assenza della firma o del coinvolgimento nelle trattative contrattuali. Il sindacato appellante, dunque, invocava la riforma della decisione di primo grado deducendo il ricorrere dei criteri per l’affermazione della sua rappresentatività comparativa.
Sul punto, la Corte d’Appello di Roma ha accolto la prospettazione del sindacato, affermando che “la maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale […] è data storicamente da seguenti elementi: a) il numero degli iscritti: b) l’ampiezza e la diffusione territoriale del sindacato e delle sue strutture organizzative: c) l’effettiva operatività sindacale, , manifestata soprattutto mediante la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi; d) la tutela dei lavoratori nelle controversie individuali, plurime e collettive”.
La Corte, inoltre, ha chiarito che “il perimetro operativo su cui valutare la maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale non può […] coincidere con il CCNL […] dalle cui trattative è stata esclusa l’associazione sindacale”, bensì va cercato “nel settore merceologico o nel concetto, del tutto affine, della categoria produttiva”.
Secondo la Corte, inoltre, l’opposta tesi che vorrebbe far coincidere il perimetro della comparazione con quello del contratto applicato dall’azienda, “finisce per svilire il criterio legale individuato dalla Corte costituzionale, facendo illegittimamente prevalere il criterio soggettivo di selezione dei soggetti ammessi alla contrattazione collettiva […] rispetto a quello legale inderogabile di legittimazione alla costituzione della RSA”.