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06/06/2025
Cassazione Civile, Sez. Lav.,17 marzo 2025, n. 7033 -
Relatore Dott.ssa Maria Buconi
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione Corte, la prescrizione del diritto al risarcimento non decorre “dalla percezione della malattia in sé, ma dalla conoscenza o dalla conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, e secondo la diffusione delle conoscenze scientifiche dell'epoca, che la malattia potesse essere stata indotta da contagio da persona sottoposta a vaccinazione” e quindi dalla conoscibilità del nesso causale (Cass. n. 2645/2003, in una fattispecie relativa a danno da vaccinazione).
Analogamente, in tema di danno da prestazione professionale, la Corte ha chiarito che la prescrizione decorre “non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere” (Cass. n. 10493/2006); la prescrizione “decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale” (Cass. n. 19022/2007).