La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ai fini dell’esclusione dal computo delle assenze per “malattie particolarmente gravi” in base al CCNL applicabile, il lavoratore deve produrre idonea certificazione medico-legale attestante la gravità della patologia e la necessità di terapie salvavita.
Le comunicazioni informali, anche tramite messaggi WhatsApp, tra dipendente e responsabile aziendale non hanno, invece, alcun valore medico-legale.

La nozione di "malattia particolarmente grave" ha natura elastica (essendo ascrivibile alla tipologia delle clausole generali) e, nell'esprimere il relativo giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella clausola, il giudice deve provvedere all'interpretazione della stessa mediante la valorizzazione sia del senso letterale della disposizione sia di principi che vengono richiamati nell'intero atto negoziale sia di fattori esterni relativi all'evoluzione della scienza medica, dando concretezza a quella parte mobile della medesima che le parti sociali hanno voluto tale per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili "a priori".