Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza 4 giugno 2025 n. 15006

La Corte di appello di Venezia, confermando la pronuncia del Tribunale di Verona, ha respinto la domanda di Br.Ti. di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con TE. Spa anche successivamente alla data del 6.7.2015, quando aveva iniziato a lavorare per At. Spa presso il Giornale di Vicenza.

 

2. La Corte territoriale ha accertato che il quadro probatorio raccolto aveva fornito molteplici concordanti elementi per ritenere che le parti, la giornalista Br.Ti. e la società TE., avessero risolto, per facta concludentia, il rapporto di lavoro tra loro intercorso: l'inizio dell'attività lavorativa presso At. come giornalista della carta stampata (anziché come giornalista televisiva, mansioni svolte presso TE.) a luglio 2015 e la messa in mora del precedente datore di lavoro (TE.) solamente dopo la conclusione del rapporto con il successivo datore (At.); la comunicazione all'INPGI dell'inizio del apporto di lavoro con At.; l'istanza all'INPS per la concessione di permessi ex legge n. 104 del 1992 a decorrere da settembre 2015 con At.; la Corte territoriale aggiungeva, inoltre, che il quadro probatorio acquisito rendeva chiaro che i due rapporti di lavoro non si erano sovrapposti, bensì avvicendati e che la risoluzione del rapporto di lavoro per facta concludentia non era impedita dalla previsione normativa di cui all'art. 4, comma 22 della legge n. 92 del 2012 (applicabile ratione temporis) in quanto l'inefficacia della cessazione del rapporto (effettuata senza il prescritto iter) era circoscritta all'ipotesi delle dimissioni.

In ogni caso, la Corte territoriale ha rilevato che, anche a voler ritenere inefficace la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra TE. e la giornalista, gli elementi acquisiti avevano provato che la lavoratrice si era completamente disinteressata di detto rapporto di lavoro, con ciò dimostrando che la volontà autentica ed efficace era quella di determinarne la cessazione. Infine, il principio di libertà delle forme e l'autonomia fra negozio costitutivo e quello risolutorio impediva di estendere all'atto di cessazione del contratto la forma scritta prevista, dal CNNL applicato, per la stipulazione del contratto, anche in considerazione del fatto che tali negozi avevano ratio completamente diversa.

 

3 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con cinque motivi; Come sottolineato dal ricorrente, l'art. 1372, primo comma, c.c. stabilisce che il contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e la Corte ha costantemente affermato che il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto di lavoro può essere desumibile,salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, da comportamenti concludenti Cass. S.U. n. 21691 del 2016, punto 55; Cass. n. 21764 del 2015, nonché Cass. n. 15264 del 2006).

In via generale, dunque, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere adottata tramite atti espressi ovvero per facta concludentia. Il principio generale della libertà di forma degli atti negoziali previsto dall'art. 1325, primo comma, n. 4, c.c. (secondo cui la forma è requisito essenziale dell'atto soltanto quando la legge lo richieda a pena di nullità) consente, invero, ai privati e di usare i mezzi che essi ritengano congrui allo scopo di rendere manifesto il loro comportamento(entro il limite dell'adeguatezza del mezzo prescelto al fine da raggiungere).

Occorre, peraltro, distinguere il momento di perfezionamento del contratto (nel caso di specie,'intervenuto accordo, per facta concludentia, sulla risoluzione del rapporto di lavoro) dal momento, successivo e distinto, della produttività degli effetti giuridici (efficacia che può essere regolata da disposizione, condizione, volontaria, quando fa parte del contenuto dell'accordo, o legale, ossia eteronoma). In generale, al perfezionamento del contratto segue l'efficacia dell'accordo stesso, , talvolta gli effetti contrattuali possono richiedere altri presupposti, di carattere integrativo, che concorrono a disciplinare un rapporto che ha pur sempre nel contratto la sua fattispecie costitutiva.

L'art. 4, commi 17-22, della legge n. 92 del 2012 ha introdotto specifiche formalità per l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del contratto di lavoro; in particolare, il legislatore ha espressamente previsto che l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto sia sospensivamente condizionata alla convalida da effettuarsi in determinate sedi ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del datore di lavoro (adempimenti ai quali sono equiparati la mancata presentazione della lavoratrice o del lavoratore nelle sedi designate o la mancata sottoscrizione a fronte di invito inoltrato dal datore di lavoro entro il termine di 7 giorni, termine che delinea anche l'esercizio del potere di revoca da parte della lavoratrice/lavoratore); tutti i commi precisano e ribadiscono che le diverse modalità descritte sono poste ai fini dell'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale, e che la risoluzione del contratto di lavoro è sottoposta alla "efficacia sospensiva" della conferma (nelle modalità citate) da parte della lavoratrice/lavoratore.

 

Se, dunque, il comma 22, dell'art. 4 in questione, ricollega alla mancata adozione delle modalità innanzi descritte la definitiva perdita di efficacia delle "dimissioni" (e solamente di quelle), il chiaro tenore dei commi precedenti consente di ritenere che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro conclusa dalle parti in modo espresso o per facta concludentia) che sia priva dei momenti di conferma descritti dalla disposizione normativa determina una inefficacia provvisoria che sospende gli effetti propri del contratto estintivo. In attesa che l'accordo estintivo diventi efficace, e che le parti realizzino

 

il programma negoziale delineato nell'accordo (estintivo) tra loro concluso, il rapporto di lavoro è collocato in quiescenza.

.In via incidentale, va rilevato (come espressamente indicato dall'incipit dell'art. 4, comma 17, che questa previsione si distingue dalle ipotesi delle dimissioni o della risoluzione del rapporto di lavoro di lavoratrice in gravidanza (art. 55, 4 comma, D.Lgs. n. 151/2001), ove viene in considerazione la tutela del diritto fondamentale di maternità e di paternità, e l'esegesi del testo è sistematicamente orientata anche dalla previsione (nel medesimo Testo unico) di specifici divieti d un licenziamento (con conseguente inappropriatezza del richiamo, nella memoria del ricorrente, della entenza n. 12128/2015).

 

Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'art. 4, commi 17-22, ha introdotto una condizione sospensiva di efficacia dell'accordo estintivo concluso (espressamente o per facta concludentia) tra le parti, con la conseguenza che la mancata osservanza delle modalità di conferma ivi descritte pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza.