Cass Civile Sent. Sez. L Num. 1450 Anno 2025

 

 

1. la Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del

Tribunale della medesima sede, ha accolto in parte la domanda

del lavoratore proposta nei confronti della committente

per il pagamento di differenze retributive (indennità per ferie e permessi

non goduti) maturate nell’ambito del rapporto di lavoro svolto alle

dipendenze dell'appaltatrice , nel periodo aprile 2014-ottobre2017,

presso la stazione ferroviaria di Napoli.

 

2. La Corte territoriale – esclusa la natura retributiva degli

emolumenti richiesti dal lavoratore

– ha, per quel che qui interessa, affermato che l’art. 29 del d.lgs. n.

276 del 2003 faceva insorgere una responsabilità solidale nei

confronti del committente esclusivamente per i “trattamenti

retributivi” maturati dai dipendenti dell’appaltatore;

 

Avverso tale sentenza la committente ha proposto ricorso per

cassazione, affidato a due motivi la committente

 

La Corte di appello doveva esaminare la fondatezza del

diritto preteso dal lavoratore (pagamento dell’indennità sostitutiva

di ferie e permessi non goduti) nel quadro della tutela dettata

dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003

 

La giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto la

natura mista dell’indennità per ferie non godute: è stato ritenuto

(Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473

del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012),

propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che,

in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito

dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva

2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite,

anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore

l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in

quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un

bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità

di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di

svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto

delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di

indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al

sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a

prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il

corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo

di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato

perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando

indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il

mancato godimento delle stesse.

 

E’ stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale

del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti

retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere

interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva

degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri

dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e

dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n.

5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).

 

La Corte ha accolto il ricorso, e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla

Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.