Cass Civile Sent. Sez. L Num. 1450 Anno 2025
1. la Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del
Tribunale della medesima sede, ha accolto in parte la domanda
del lavoratore proposta nei confronti della committente
per il pagamento di differenze retributive (indennità per ferie e permessi
non goduti) maturate nell’ambito del rapporto di lavoro svolto alle
dipendenze dell'appaltatrice , nel periodo aprile 2014-ottobre2017,
presso la stazione ferroviaria di Napoli.
2. La Corte territoriale – esclusa la natura retributiva degli
emolumenti richiesti dal lavoratore
– ha, per quel che qui interessa, affermato che l’art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 faceva insorgere una responsabilità solidale nei
confronti del committente esclusivamente per i “trattamenti
retributivi” maturati dai dipendenti dell’appaltatore;
Avverso tale sentenza la committente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi la committente
La Corte di appello doveva esaminare la fondatezza del
diritto preteso dal lavoratore (pagamento dell’indennità sostitutiva
di ferie e permessi non goduti) nel quadro della tutela dettata
dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003
La giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto la
natura mista dell’indennità per ferie non godute: è stato ritenuto
(Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473
del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012),
propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che,
in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito
dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite,
anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore
l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in
quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un
bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità
di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di
svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto
delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di
indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al
sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a
prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il
corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo
di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato
perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando
indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il
mancato godimento delle stesse.
E’ stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale
del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti
retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere
interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva
degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri
dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e
dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n.
5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).
La Corte ha accolto il ricorso, e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.