
La percezione della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si
colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale
(determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione
pensionistica o il diritto dell’ente previdenziale alla ripetizione
delle somme erogate), ma non comporta l'invalidità del rapporto
di lavoro; invero, il diritto a pensione discende dai verificarsi dei
requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si
pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro,
sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente
licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere
di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo
causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente
subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della
regola della compensatio lucri cum damno (in termini
Cass.n.28824/2022 nonchè Cass. n. 8949/2020)