
Civile Ord. Sez. L Num. 14242 Anno 2024
OggettoTrattamento fine rapporto –base di calcolo
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di
Autostrade per l’Italia spa, confermando la sentenza di primo
grado, che aveva riconosciuto il diritto di Marco Magnanti al
computo, nella base di calcolo del trattamento di fine
rapporto, delle somme percepite a titolo di MBO
(management by objective) negli anni dal 2007 al 2012.
2. La Corte territoriale, richiamando un proprio precedente
specifico, ha confermato la statuizione di primo grado in base
all’accertamento dell’essere l’emolumento in questione di
natura non occasionale, in quanto “previsto quale parte
variabile della retribuzione e collegato, sia pure in via non
esclusiva, al raggiungimento di obiettivi assegnati
dall'azienda ed a fattori comunque inerenti la prestazione
lavorativa (la permanenza in servizio e la non violazione del
codice etico)”.
Ha escluso che la circostanza dell’essere il sistema retributivo
incentivante MBO condizionato alladecisione aziendale, libera
e insindacabile, di ammettere illavoratore al relativo programma,
facesse venir meno lanatura non occasionale delle somme a tale
titolo erogate.
Considerato che:
5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta., violazione o
falsa applicazionedell’art. 2120 c.c. per non avere la Corte
di merito tratto ledovute conseguenze dal rilievo che il
raggiungimento, da parte del dipendente, degli obiettivi i
ndividuali costituissecondizione utile ma non sufficiente
per l'erogazione della voceMBO; che lo stesso era subordinato
alla realizzazione diulteriori elementi concorrenti, quali il
conseguimento degli obiettivi globali del Gruppo, la previa
approvazione del bilancio dell’esercizio di competenza,
la sussistenza delrapporto di lavoro al 31 dicembre dell'anno
di riferimento e l'assenza di violazioni del codice etico; con la
conseguenzache, essendo la realizzazione di tali elementi concorrenti
eventuale, imprevedibile ed incerta, i compensi legati al
sistema MBO risultavano sporadici ed occasionali, tali
dovendosi intendere quelli collegati a ragioni aziendali del
tutto imprevedibili e fortuite, e quindi non computabili ai fini
del TFR.
Come affermato da questa Corte, “il secondo comma
dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di
retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della
norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la
frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi,
disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto
calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali
dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali
del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto
computare ai fini della determinazione del trattamento di fine
rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto
lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del
lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass.
n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n.
9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).
8. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.
297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del
calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa
base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione
di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma
2).
L'espressione è così ampia da includere qualsiasi
compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al
rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo"
precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121
c.c. per l'indennità di anzianità. Ne restano esclusi, quindi,
soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni
straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente
presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione
della prestazione lavorativa
Si tratta di una dizionecertamente idonea a comprendere
compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di
ricorrenza nel tempo,anche se variabili nella cadenza temporale
e nella quantità.
Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,
diversamente da quanto accade per altri istituti retributivi
indiretti per i quali non vige un principio legale di
onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel
corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e
con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,
in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolo
occasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).
9. Da tali principi discende che anche l'emolumento il quale,
astrattamente, presenti il carattere dell'incertezza, siccome
collegato alle modalità di espletamento della prestazione
lavorativa e alla relativa valutazione da parte datoriale, come
nel caso di obiettivi aziendali da raggiungere, non per questo
assume connotati di “occasionalità” ove risulti, in base ad una
verifica da eseguire necessariamente ex post, la sua
avvenuta erogazione ai dipendenti per un tempo significativo.
10. In adesione a tali principi di diritto, la Corte d’appello ha
ritenuto integrato il requisito di “non occasionalità” della
retribuzione incentivante in quanto corrisposta al dipendente
per sei anni consecutivi e legata, sia pure in modo non
esclusivo, al raggiungimento degli obiettivi assegnati
dall’azienda, alla permanenza in servizio e alla mancata
violazione del codice etico, ad elementi cioè che, essendo
rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di
lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa, in
nessun modo potevano considerarsi connotati da aleatorietà
e imprevedibilità.
11. Né può ragionevolmente fondarsi il carattere occasionale
dell’emolumento in parola sul rilievo che l’ammissione del
dipendente al sistema incentivante dipendesse da decisioni
aziendali, posto che queste ultime devono presumersi svolte
in conformità a canoni di correttezza e buona fede e prive di
qualsiasi effetto discriminatorio e non determinate da fattori
del tutto eventuali, imprevedibili e fortuiti.