Civile Ord. Sez. L Num. 14242 Anno 2024

OggettoTrattamento fine rapporto –base di calcolo

 

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di

Autostrade per l’Italia spa, confermando la sentenza di primo

grado, che aveva riconosciuto il diritto di Marco Magnanti al

computo, nella base di calcolo del trattamento di fine

rapporto, delle somme percepite a titolo di MBO

(management by objective) negli anni dal 2007 al 2012.

 

2. La Corte territoriale, richiamando un proprio precedente

specifico, ha confermato la statuizione di primo grado in base

all’accertamento dell’essere l’emolumento in questione di

natura non occasionale, in quanto “previsto quale parte

variabile della retribuzione e collegato, sia pure in via non

esclusiva, al raggiungimento di obiettivi assegnati

dall'azienda ed a fattori comunque inerenti la prestazione

lavorativa (la permanenza in servizio e la non violazione del

codice etico)”.

 

Ha escluso che la circostanza dell’essere il sistema retributivo

incentivante MBO condizionato alladecisione aziendale, libera

e insindacabile, di ammettere illavoratore al relativo programma,

facesse venir meno lanatura non occasionale delle somme a tale

titolo erogate.

Considerato che:

 

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta., violazione o

falsa applicazionedell’art. 2120 c.c. per non avere la Corte

di merito tratto ledovute conseguenze dal rilievo che il

raggiungimento, da parte del dipendente, degli obiettivi i

ndividuali costituissecondizione utile ma non sufficiente

per l'erogazione della voceMBO; che lo stesso era subordinato

alla realizzazione diulteriori elementi concorrenti, quali il

conseguimento degli obiettivi globali del Gruppo, la previa

approvazione del bilancio dell’esercizio di competenza,

la sussistenza delrapporto di lavoro al 31 dicembre dell'anno

di riferimento e l'assenza di violazioni del codice etico; con la

conseguenzache, essendo la realizzazione di tali elementi concorrenti

eventuale, imprevedibile ed incerta, i compensi legati al

sistema MBO risultavano sporadici ed occasionali, tali

dovendosi intendere quelli collegati a ragioni aziendali del

tutto imprevedibili e fortuite, e quindi non computabili ai fini

del TFR.

 

Come affermato da questa Corte, “il secondo comma

 

dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di

 

retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine

 

rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della

 

norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la

 

frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi,

 

disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto

 

calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali

 

dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali

 

del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto

 

computare ai fini della determinazione del trattamento di fine

 

rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto

 

lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del

 

lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass.

 

n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n.

 

9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).

 

8. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.

 

297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del

 

calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa

 

base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente

 

delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del

 

rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione

 

di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma

 

2).

 

L'espressione è così ampia da includere qualsiasi

 

compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al

 

rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo"

 

precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121

 

c.c. per l'indennità di anzianità. Ne restano esclusi, quindi,

 

soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni

 

straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente

 

presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione

 

della prestazione lavorativa

 

Si tratta di una dizionecertamente idonea a comprendere

compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di

ricorrenza nel tempo,anche se variabili nella cadenza temporale

e nella quantità.

 

 

Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,

 

diversamente da quanto accade per altri istituti retributivi

 

indiretti per i quali non vige un principio legale di

 

onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel

 

corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e

 

con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,

 

in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolo

 

occasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).

 

9. Da tali principi discende che anche l'emolumento il quale,

 

astrattamente, presenti il carattere dell'incertezza, siccome

 

collegato alle modalità di espletamento della prestazione

 

lavorativa e alla relativa valutazione da parte datoriale, come

 

nel caso di obiettivi aziendali da raggiungere, non per questo

 

assume connotati di “occasionalità” ove risulti, in base ad una

 

verifica da eseguire necessariamente ex post, la sua

 

avvenuta erogazione ai dipendenti per un tempo significativo.

 

10. In adesione a tali principi di diritto, la Corte d’appello ha

 

ritenuto integrato il requisito di “non occasionalità” della

 

retribuzione incentivante in quanto corrisposta al dipendente

 

per sei anni consecutivi e legata, sia pure in modo non

 

esclusivo, al raggiungimento degli obiettivi assegnati

 

dall’azienda, alla permanenza in servizio e alla mancata

 

violazione del codice etico, ad elementi cioè che, essendo

 

rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di

 

lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa, in

 

nessun modo potevano considerarsi connotati da aleatorietà

 

e imprevedibilità.

 

11. Né può ragionevolmente fondarsi il carattere occasionale

 

dell’emolumento in parola sul rilievo che l’ammissione del

 

dipendente al sistema incentivante dipendesse da decisioni

 

aziendali, posto che queste ultime devono presumersi svolte

 

in conformità a canoni di correttezza e buona fede e prive di

 

qualsiasi effetto discriminatorio e non determinate da fattori

 

del tutto eventuali, imprevedibili e fortuiti.