
Cassazione Sez. lav. ordinanza n.10120 del 15 Aprile 2024
L'uso aziendale è fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo
del datore di lavoro che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa
efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle
clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più
favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo
comma, cod. civ.”
la Corte ha sottolineato che “il diritto riconosciuto dall'uso aziendale
non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente
al trasferimento diazienda, posto che operando come una contrattazione
integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti
collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più
applicabile presso la società cessionaria dotata di propria
contrattazione integrativa. (Cass. n. 5882 del 2010).
Da tale principio si ricava che l’uso aziendale, invece, sopravvive, ove
la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione
integrativa aziendale.
A tali principi si è uniformata la sentenza d’appello, che
ha riconosciuto ai lavoratori ceduti il trattamento previsto dal
contratto aziendale, o meglio dall’uso aziendale in vigore
presso la cedente ed avente la stessa efficacia di un contratto
integrativo aziendale, avendo accertato che presso le
cessionarie non era applicata alcuna contrattazione di pari
livello, cioè aziendale.