Cassazione Sez. lav. ordinanza n.10120 del 15 Aprile 2024

 

L'uso aziendale è fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo

 

del datore di lavoro che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa

 

efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle

 

clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più

 

favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo

 

comma, cod. civ.”

 

 

la Corte ha sottolineato che “il diritto riconosciuto dall'uso aziendale

 

non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente

 

al trasferimento diazienda, posto che operando come una contrattazione

 

integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti

 

collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più

 

applicabile presso la società cessionaria dotata di propria

 

contrattazione integrativa. (Cass. n. 5882 del 2010).

 

 

Da tale principio si ricava che l’uso aziendale, invece, sopravvive, ove

 

la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione

 

integrativa aziendale.

 

A tali principi si è uniformata la sentenza d’appello, che

 

ha riconosciuto ai lavoratori ceduti il trattamento previsto dal

 

contratto aziendale, o meglio dall’uso aziendale in vigore

 

presso la cedente ed avente la stessa efficacia di un contratto

 

integrativo aziendale, avendo accertato che presso le

 

cessionarie non era applicata alcuna contrattazione di pari

 

livello, cioè aziendale.