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05/12/2025
In relazione all'onere probatorio imposto dall'articolo tre comma due del decreto legislativo 23 del 2015 va sottolineato che la norma prevede il diritto alla reintegra nel posto di lavoro esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio la insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore
è evidente che l'onere della prova diretta della insussistenza del fatto non può porsi a carico del datore di lavoro che non ha alcun interesse a fornirla e che anzi ha un interesse opposto
del resto nella relazione illustrativa del decreto legislativo numero 23 del 2015 si legge che fermo restando l'onere della prova a carico del datore di lavoro rispetto alla legittimità del motivo addotto per il licenziamento l'onere della prova rispetto all'inesistenza del fatto materiale contestato cioè una fattispecie di licenziamento per motivo soggettivo o giusta causa per cui può scattare la tutela reintegratoria è in capo al lavoratore
Pertanto, in una prima fase l'onere probatorio ricadrebbe a carico del datore di lavoro al fine del rigetto della domanda di impugnazione del licenziamento e riguarderebbe l'esistenza della giusta causa e del giustificato motivo ma nel caso in cui il datore non riesca a fornire la prova e risulti perciò soccombente spetterebbe invece al lavoratore al fine di accedere alla reintegra dimostrare che la illegittimità del licenziamento derivi dalla insussistenza del fatto
Ove il lavoratore non riesca a sua volta ad offrire la prova diretta della insussistenza del fatto riceverà una tutela unicamente indennitaria;