Cass., sez. lav., 7 settembre 2023, n. 26044 - Pres. Esposito - Rel. Di Paola - B.M., B.P., G.M. e G.G. contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti e Alessandria

L’interesse che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legitti- mazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev’essere resa la testimonianza; né l’incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull’attendibilità delle deposizioni.

Nel 2018 la Corte d’Appello di Torino, in riforma di quattro ordinanze del Tribunale di Alessandria, ha rideterminato «le sanzioni amministrative di cui a ciascuna delle quattro ordinanze con le quali era stato ingiunto ai sig.ri B.P., B.M., G.G. e G.M., nonché, in via solidale, alla B.R.e B.G. & C. s.n.c., di pagare l’importo di euro 73.788,00 per violazioni varie inerenti all’impiego di alcuni lavoratori». Le quattro persone fisiche soccombenti proponevano ricorso per Cassazione, basato su sette motivi, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Ter- ritoriale del Lavoro di Asti e Alessandria, resisteva con controricorso. In particolare, per quanto qui interessa, con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., dolendosi che «il giudice del gravame abbia ritenuto che l’interesse giuridico all’intervento per sostenere le ragioni dell’Ispettorato fosse ravvisabile, in capo a ciascun lavoratore, solo con riferimento alla propria posizione e non anche con riferimento a quella degli altri».

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese. Con specifico riguardo al primo motivo, la Suprema Corte, dopo avere richiamato i principi di diritto espressi nella massima qui sopra riportata, ha proseguito affermando che, «ciò posto, va condivisa l’impostazione seguita dal Giudice del gravame, secondo cui, nel caso di specie, l’interesse all ’intervento in giudizio per sostenere le ragioni dell’Ispettorato era da ritenersi ravvisabile solo con riferimento alla posizione di ciascun lavoratore, non essendovi ragione alcuna per estendere l’incapacità a testimoniare in relazione a fatti concernenti altri lavoratori; l’opposizione ad ordinanza ingiunzione contenente una contestazione riferita a più posizioni dà luogo, infatti, ad un giudizio complesso in cui la riunione è determinata già alla fonte ed è ovviamente equiparabile a quella disposta in presenza di emanazione, ad opera dell’Autorità procedente, di una singola ordinanza per ogni posizione».

I precedenti

In senso conforme si veda anzitutto Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2015, n. 21418, espressamente richiamata in motivazione, e la cui massima coincide con quella della sentenza annotata, ma numerose sono ormai le sentenze di legittimità che hanno affermato che un lavora tore può sempre testimoniare nella causa in corso tra un suo collega ed il suo datore di lavoro, a pre scindere dalla sua posizione sostanziale o processuale (ferma restando la discrezionalità del giudice nel valuta- re il suo grado di attendibilità): cfr. ad es. Cass. civ., sez. VI, sottosez. lav., 21 maggio 2014, n. 11204; Cass. civ., sez. lav., 7 aprile 2008, n. 8993; Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 2007, n. 20731, per la quale «Il collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per fatto addebitato ad entrambi in concorso non è titolare di interesse, neppure ad adiuvandum, che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio nel quale il dipendente impugni la sanzione disciplinare irrogatagli, avendo tale giudizio oggetto necessariamente limitato a tale sanzione; ne consegue che la deposizione testimoniale dello stesso è ammissibile e non può essere esclusa “a priori”, restando peraltro attribuita al prudente apprezzamento del Giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in Cassazione se correttamente motivata, di verificare in concreto l’attendibilità della de- posizione testimoniale del collega di lavoro»; Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11034; Cass. civ., sez. lav., 3 maggio 2006, n. 10198, in D&L - Riv. crit. dir. lav., 2006, pag. 1280 (qui la testimonianza controversa era quella di un lavoratore, licenziato nell’ambito della medesima procedura di riduzione di personale, che aveva anch’egli impugnato il licenziamento e successivamente le due cause erano state riunite); Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 2003, n. 9652, in Lav. giur., 2004, pag. 181.

La giurisprudenza ha poi più volte ammesso la testimonianza del collega aggredito nella causa in corso tra il datore di lavoro e il lavoratore aggressore, in quanto non è di impedimento alla testimonianza «l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che la controversia sia decisa in un certo modo»: cfr. ad es. Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2014, n. 25015, in Lav. giur., 2015, pag. 194, e in Riv. dir. proc., 2015, pagg. 1216 ss., con nota di Guarnieri; Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 1994, n. 32; Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1982, n. 5618. Per quanto poi concerne l’ammissibilità, o meno, della testimonianza del lavoratore “interessato” nelle controversie tra datore di lavoro e Ente previdenziale, la giurisprudenza ritiene necessario che venga valutato di volta in volta il grado e il tipo di interesse riconoscibile in capo al lavoratore: si vedano ad es., per l’ammissibilità della testimonianza, Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2015, n. 20711, in Lav. giur., 2016, pag. 85 («Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, vertente tra l’Inps e un datore di lavoro, può essere ammesso a testimoniare, non configurandosi ipotesi di incapacità di cui all’art. 246 c.p.c., il lavoratore cui non siano stati versati i contributi mancando, nel caso de quo, un interesse giuridico dello stesso ad intervenire nel giudizio»), Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4651, e Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2003, n. 15745, in Foro it., 2004, I, pagg. 463 ss.; a favore della incapacità v. invece Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2010, n. 14197, secondo la quale «qualora sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di lavoro subor- dinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell’obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare; tuttavia, ciò non esclude che il giudice possa avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 421 c.p.c., interrogarlo liberamente sui fatti di causa»; Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2016, n. 1256; Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3051; Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 2006, n. 12729.