Corte di cassazione civile, sez. lav., ord., 15 settembre 2023 n. 26654

"Danni in materia civile" "Infortuni sul lavoro e malattie professionali"


ANTEFATTO PROCESSUALE

Con sentenza del 27.1.17 la corte di appello di Palermo, in parziale riforma di sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede, ha condannato la società in epigrafe ed il suo legale rappresentante in proprio a pagare Euro 335.716 in favore dell'Inail che aveva agito in regresso in relazione a prestazioni previdenziali corrisposte a lavoratore della società (capocantiere) deceduto per infortunio sul lavoro.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto il concorso di colpa del 20% del dipendente; ha quindi considerato il reddito lordo di cui godeva al fine di quantificare il danno patrimoniale degli eredi; ha infine accordato gli interessi legali a decorre dalla data dell'infortunio.

Motivi della decisione

A)L'azione di regresso incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore (non essendovi peraltro oneri tributari sulla voce risarcitoria).

 

La Corte ha del resto già precisato (Cass. Sez. III, Sentenza n. 10853 del 28 giugno 2012, Rv. 623181 - 01) che la liquidazione del danno patrimoniale (nel caso da perdita delle contribuzioni) subito da persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale.

 

B)I giudici di legittimità Sentenza n. 4508 del 28 marzo 2001, hanno precisato che nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari; qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale (nella specie dei congiunti della vittima), gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall'illecito.

Riferimenti normativi:

Art. 2056 C.C. Art. 4 L. del 23 dicembre 1976 n. 857 Art. 1282 C.C. Art. 2043 C.C. Art. 11 D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 Art. 1223 C.C.

Fonte: Foroplus