RIETI - Al lago con i permessi Inps, licenziato impiegato dell'Asm. Quelle attività a carattere sportivo e ricreativo, svolte nelle stesse ore in cui, invece, avrebbe dovuto prestare assistenza a una congiunta malata utilizzando i permessi ottenuti in base alla legge 104, gli sono costate la definitiva perdita del posto di lavoro.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza numero 20072, presidente Stile) ha infatti respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso presentato da G.D.C., l'ex dipendente dell'Asm Rieti licenziato nel 2012 per giusta causa, sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Roma lo scorso anno.
I giudici hanno, preliminarmente, rilevato un vizio di procedura nella notifica del ricorso da parte della difesa che non ha prodotto, come richiede la norma, la ricevuta dell'invio degli atti tramite la posta elettronica certificata, nè è stata presentata la ricevuta di accettazione, per cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'atto per l'incompleto processo notificatorio.
LA STORIA
La destituzione di G.D.C. aveva posto il tribunale di Rieti ad affrontare il primo procedimento in base alla riforma dell'articolo 18 sui licenziamenti per giusta causa (voluta dall'ex ministro Elsa Fornero) riguardanti imprese con più di quindici dipendenti.
A tradire il dipendente erano state quelle attività non propriamente assistenziali, documentate dalle foto scattate da un investigatore privato ingaggiato dall'Azienda servizi municipalizzata quando era sorto qualche sospetto sul comportamento dell'impiegato.
Così, nel 2012, G.D.C. era stato immortalato mentre prendeva il sole in riva al lago Salto, durante la spesa effettuata al supermercato e mentre faceva jogging. Il tutto, durante le ore (tre giorni complessivi al mese), in cui era stato autorizzato dall'Inps a non lavorare per poter prestare assistenza al familiare. Ricevuto il dossier, l'ex presidente dell'Asm, Carlo Latini, aveva decretato il licenziamento.
«La sanzione irrogata è proporzionale alla gravità del
contegno del lavoratore in termini di correttezza e di buona
fede - scrisse il giudice Valentina Cacace, nelle motivazioni
con le quali confermava la validità della procedura adottata
dall'Asm attraverso l'avvocato Massimiliano Magnanelli - in
quanto la prolungata presenza, in luoghi diversi da quelli di
assistenza, nell'orario in cui il dipendente avrebbe dovuto
invece prestare la propria opera lavorativa, essendovi
esonerato proprio per esercitare il diritto di assistere la
congiunta inferma, costituisce una violazione dei doveri di
servizio».