Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 6963 Anno 2025
La Corte d’Appello di Lecce - sez. dist. di Taranto, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava estinto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n.23/2015, il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la società, condannando quest’ultima al pagamento di indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, compensando le spese del doppio grado;
il lavoratore, dipendente dal 2016 con mansioni di Guardia ai fuochi, rappresentante sindacale nella RSU aziendale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), riceveva una contestazione disciplinare per essere stato rinvenuto dal personale di vigilanza, il 25.7.2020, intento a effettuare attività di pesca all'interno dell'area portuale interdetta per ragioni di sicurezza e per il regolamento antiterroristico vigente nel porto di Taranto, al di fuori dell'orario di lavoro, al termine dell'attività lavorativa dopo l'uscita di tutto il personale, violando le disposizioni datoriali sull'orario di lavoro e il regolamento di sicurezza vigente all'interno del porto; ritenute insufficienti le giustificazioni e considerato dalla società il fatto di estrema gravità (comportamenti contrari alle prescrizioni del piano di sicurezza, oltre che del divieto di pesca all'interno dei porti ai sensi dell'art. 79 del codice della navigazione e dell'art. 16 regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto), tale da ledere il vincolo fiduciario anche per il ruolo rivestito, veniva licenziato con lettera 28.8.2020; conveniva in giudizio il datore di lavoro deducendo mancanza di giusta causa del recesso per insussistenza dei fatti contestati e nullità del licenziamento per ritorsione per la sua attività sindacale, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno;
il Tribunale respingeva le sue domande, ritenendo il fatto materiale sussistente e in grave violazione del vincolo fiduciario, visto anche il ruolo peculiare del ricorrente nell'organizzazione aziendale, e non rilevante l'eventuale intento ritorsivo, stante l'accertata sussistenza di motivo lecito a base del licenziamento;
la Corte d’Appello confermava il giudizio di illiceità dei fatti contestati e accertati, per evidente contrasto con le norme e le esigenze in materia di sicurezza, violate da soggetto preposto proprio ai pertinenti servizi; riteneva non sussistente la prova di rapporto di causalità tra l'attività sindacale svolta e l'asserito l'intento di rappresaglia; valutava la gravità dell'infrazione temperata dall'assenza di pregiudizi a carico dell'azienda, dall'assenza di intenzione di danno correlata al comportamento di pesca in ora e luoghi non consentiti, anche per la verificazione dell'evento dopo la fine dell'orario di lavoro e per l'immediata cessazione dell’attività vietata da parte del lavoratore una volta richiamato dalla vigilanza, e perveniva così alla parziale riforma della decisione di primo grado come sopra indicato;
Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, ricorso ritenuto non fondato
la sentenza impugnata è stata ritenuta dai giudici di legittimità conforme ai principi di legittimità in materia di licenziamento ritorsivo e di onere della prova in materia, secondo i quali, nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro; in particolare, ai fini dell'accertamento dell’intento ritorsivo del licenziamento, non è sufficiente la deduzione dell'appartenenza del lavoratore ad un sindacato, o la sua partecipazione attiva ad attività sindacali, ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento (Cass. n. 14816/2005, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata); l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ex art. 5 della legge n.604/1966, l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo del recesso, ma, ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 26035/2018; cfr. anche, in tema di prova della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, la necessità di provare che la ragione addotta a suo fondamento risulti meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, Cass. n. 17266/2024);
La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso in esame, è stata accertata in fatto, con motivazione logica e congrua, la sussistenza di una condotta illecita estranea all’attività sindacale, e dunque la ragione addotta a fondamento del licenziamento non meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa.