
Licenziamento collettivo: professionalità pregressa e acquisita a confronto
Studio Legale Magnanelli and partners
Senior Associate Lawyer presso Studio Legale Magnanelli and Partners, Of Counsel Ascheri Group LTD e Ascheri Nelson LLP,Socio AGI
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 18093/24, in tema di licenziamento
collettivo per riduzione di personale, ha ritenuto che la comparazione tra lavoratori di
professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tenere conto non solo
delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità
professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro
che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono,
indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento
collettivo.
in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori
di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non
solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità
professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro
che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono,
indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento
collettivo.
Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica
la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del
lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a
confronto; la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo
riferimento ai compiti svolti in concreto da lavoratore, occorrendo una più complessiva
valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della
formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito.