L'ordinanza della Cassazione n. 24849 del 9 settembre 2025 affronta due questioni di rilievo in materia di dirigenza: l’indennità supplementare prevista dal CCL FCA–CNH e la base di calcolo del TFR.

Sul primo versante, la Corte qualifica la sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale come condizione sospensiva, la cui realizzazione esige la leale cooperazione delle parti.
Se la mancata stipula dipende dal comportamento ostruzionistico del datore, opera la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c., con conseguente diritto del dirigente all’indennità. È un principio che limita l’uso distorto della condizione sospensiva, rafforzando l’effettività della clausola collettiva.

Quanto al TFR, la Corte ribadisce il principio di onnicomprensività di cui all’art. 2120 c.c., derogabile solo in presenza di espresse e specifiche previsioni collettive. Ne deriva che rientrano nella base di computo non solo le componenti fisse e variabili della retribuzione, ma anche trattamento estero e benefits (alloggio, auto, rimborso tasse), qualora abbiano natura retributiva.

La decisione si segnala per la chiarezza con cui richiama i principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto e per l’attenzione a contrastare prassi elusive in contesti multinazionali, rafforzando così la tutela economica dei dirigenti espatriati.