
La Sezione Lavoro ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo rilevato contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità sulla questione della ripetibilità - alla luce dell'art. 38, comma 2, Cost., tenuto conto del carattere satisfattivo dei trattamenti e delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento - dei trattamenti di disoccupazione, e in particolare dell'indennità di mobilità, percepiti dal lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo, nel caso in cui all'ordine di reintegrazione non sia conseguita l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro («… all’interprete si profila l’alternativa, che sottende diverse opzioni assiologiche, tra la sufficienza del dato eminentemente formale della ricostituzione de iure del rapporto di lavoro e la necessità di ponderare, per contro, una ricostituzione effettiva e di tenere comunque nel debito conto anche il carattere satisfattivo della tutela che il lavoratore abbia medio tempore conseguito.
Nel contesto di questa seconda scelta ermeneutica, occorre poi chiarire quale incidenza abbiano il contegno e la diligenza del lavoratore, aspetto enfatizzato dalla difesa dell’Istituto, e quale rilevanza rivestano le altre tutele che l’ordinamento appresta in chiave solidaristica (come l’intervento del Fondo di garanzia, sottolineato dalla difesa del ricorrente). … Le questioni dibattute si pongono al crocevia tra tematiche di capitale importanza, che attengono alle interferenze, da sempre problematiche, tra le vicende del rapporto di lavoro, anche in connessione con i loro esiti contenziosi, e la tutela contro la disoccupazione, garantita dallo Stato sociale.
La corretta ricostruzione dell’assetto prefigurato dal legislatore si riverbera sull’attuazione stessa dei principi presidiati dall’art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l’astratta previsione, ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione. … Sui temi descritti, la giurisprudenza della Corte si rivela quanto mai frastagliata e corrisponde a linee direttrici non sempre convergenti, che rispecchiano la diversa tutela che il legislatore a vario titolo appresta, sul versante negoziale, per l’illegittima cessazione del rapporto e, in un àmbito eminentemente pubblicistico, per sovvenire al bisogno generato dalla disoccupazione. … »).