La Corte di Cassazione sezione lavoro ,con  ordinanza interlocutoria, rimette gli atti al primo presidente per la eventuale assegnazione alle sezioni unite escludendo la tesi della imprescrittibilità nei confronti
dell’ente previdenziale dell’azione volta alla costituzione della rendita vitalizia tenuto conto che, le ragioni testuali, logiche e finalistiche che nell’interpretazione dell’art. 13, l.n. 1338/1962, militerebbero quanto meno per ancorare la decorrenza della prescrizione in danno del lavoratore non già alla data di prescrizione dei contributi (rectius, alla data di prescrizione della facoltà del datore di lavoro di versare la riserva matematica, a sua volta decorrente da quella di prescrizione dei contributi), ma alla stessa data in cui matura ill danno di cui all’art. 2116 comma 2° c.c., ossia al momento in cui, verificatosi l’evento protetto, l’ente previdenziale non è tenuto al pagamento della prestazione pensionistica in conseguenza dell’omissione contributiva