La sentenza del Tribunale di Milano n.1680/25 è, a mio modestissimo parere, non convincente nella parte motiva in cui afferma che:
"La disciplina è contenuta nel Decreto Legislativo n. 24 del 2023, che ha attuato la Direttiva Europea 2019/1937 sul whistleblowing.
In particolare, l'articolo 17 stabilisce che:
Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1,2,3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità* giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere".
Pertanto qualora, come nel caso di specie, un lavoratore abbia inoltrato una
segnalazione, spetta al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento o altre
misure ritorsive non sono stati adottati in risposta alla segnalazione.
Infatti nella fattispecie oggetto di causa la denuncia del lavoratore non ha avuto ad oggetto una violazione di legge , che ledeva direttamente gli interessi aziendali, e di cui il denunciante era venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, bensì delle rivendicazioni attinenti ad interessi personali, ed in particolare al suo rapporto conflittuale con il superiore gerarchico
Si legge nelle premesse in fatto della sentenza che il denunciante aveva sempre avuto un difficile rapporto con la propria superiore (...) che limitava
fortemente il suo operato sia con i clienti direzionali e con la rete di agenti;
- di aver compilato una Global Survey, nel periodo tra marzo e aprile 2024,
nell'ambito di una indagine condotta dal dipartimento di Risorse Umane della sede centrale (...) ubicata in Spagna, esprimendo una chiara insoddisfazione riguardo al rapporto di collaborazione con la sua diretta responsabile, lamentando in particolare la mancanza di autonomia e l'assenza di fiducia da parte della superiore gerarchica;
- che successivamente i rapporti con la (...) sono ulteriormente peggiorati fino al
punto da indurlo a presentare, in data 22 aprile 2024, una segnalazione presso il (...)
- di aver ricevuto in data 9 maggio 2024, da (...) lettera di contestazione disciplinare
Quindi il contenuto della denuncia escludeva evidentemente la riconducibilità della fattispecie de qua al disposto, di cui al citato art 17 del Decreto Legislativo n.24 del 2023 citato ,con esclusione, per l'effetto ,della presunzione relativa del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato.