L’assistenza prestata da rappresentanti sindacali
(esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il
lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v. Cass. n.
4730 d 2002; n. 12858 del 2003; n. 13217 del 2008) deve
essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in
condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura
(v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018; n. 25796
del 2023; n. 18503 del 2023 in motivazione), così da
consentire l’espressione di un consenso informato e
consapevole.
I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere
tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia
perché direttamente collegati all’organo deputato alla
conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al
lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e
all’influenza della controparte datoriale.