La Suprema Corte, con sentenza 34750/23, ha stabilito che lo svolgimento durante il periodo di cassa integrazione di attività lavorativa presso terzi fa venir meno soltanto il diritto al trattamento per le giornate lavorate e non la perdita del diritto alla integrazione.
Il rapporto dil lavoro originario non cessa ma rimane sospeso nei suoi obblighi sinallagmatici ad eccezione della maturazione della anzianità legata alla durata del vincolo contrattuale che non è interrotta dalla C.I.G. e non è condizionata dalla effettività delle prestazioni lavorative.