A) La autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale
La Corte di Cassazione ha affermato che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001/1972; Cass. n.6911/2000; Cass. n. 701/2024). Si è infatti precisato che “ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare … o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare icontributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod.proc.civ.) …”(Cass. n. 23376/2020).
2)La azione risarcitoria ex art 2116 co 2 c.c., la condanna a favore del terzo (Ente Previdenziale), il risarcimento del danno in forma specifica.
Ciò che viene impropriamente denominata come«azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza della Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi” è una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co.2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno (Cass. n. 23376/2020). La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno e alla protezione della sua posizione contributivo-assicurativa nascente dal rapporto di lavoro (Cass. n.483/1989).Quindi si tratta di una particolare tutela risarcitoria in forma specifica.
3) Gli effetti della domanda di condanna sui contributi prescritti
In caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cass. n. 23376 cit.; Cass. n. 1703/1991).
4) La competenza territoriale ex art 413 c.p.c. , esperibilità della domanda di condanna prima del verificarsi del danno
Alla luce di tali considerazioni, si tratta di una controversia di lavoro, di natura risarcitoria (in forma specifica), sicché i criteri di competenza territoriale sono quelli dettati dall’art. 413 c.p.c.
L’indiscutibile interesse del lavoratore all’integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza della Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest’ultimo: non solo perché sopravvive all’estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto dell’ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi può esser fatto valere sub specie di diritto al risarcimento del danno (così già Cass. nn. 2392 del 1965, 1304 del 1971,374 del 1974, 7104 del 1992 e, più recentemente, 3661 del 2019 e 6311 del 2021).
Sotto questo profilo, anzi, l’azione risarcitoria da esperirsi nei confronti del datore di lavoro, è proponibile anche prima del verificarsi del danno in concreto (cfr. in tal senso già Cass. nn. 10945 del1998 e 11842 del 2002) (Cass. n. 701/2024, pp. 7-8 della motivazione).
Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 5799/ 25.
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