Cass. Civ. Sez.Lav sentenza n. 21391/2025 del 25/07/2025

 

 

 

 

1. La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto ad ottenere: l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento disciplinare della decadenza dall’incarico adottato dal Segretario generale con atto del 29settembre 2020; la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di «esclusione della possibilità di dare corso alla ichiesta di rinnovo dell’incarico formulata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile» nonché l’accertamento della illegittimità del decreto di sospensione cautelare adottato il 4 agosto 2020; la condanna della Presidenza al risarcimento dei danni da liquidare equitativamente in misura non inferiore a euro 60.000.

 

2. La Corte territoriale ha premesso che il funzionario di categoria C dei ruoli del Ministero della Salute, era stato conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, incarico dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento della Protezione Civile e nell’atto di conferimento dell’incarico era stato previsto che la violazione del codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013, avrebbe determinato la decadenza dallo stesso.

Al dirigente l’amministrazione aveva contestato di avere effettuato, per grave negligenza, un pagamento, tramite sistema bancario, in favore della società dell’importo di € 13.200.000 anziché della minore somma di € 1.320.000 e di avere in tal modo esposto l’amministrazione al rischio di un gravissimo danno patrimoniale, in ragione della assoluta incertezza del recupero.

3. Il giudice d’appello, nel condividere le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale, ha respinto tutti i plurimi motivi di impugnazione e ha evidenziato, per quel che in questa sede rileva, che:

a) la contestazione del 5 agosto 2020, specifica quanto alla descrizione della condotta addebitata, era intervenuta tempestivamente, giacché solo il 10 luglio 2020, all’esito delle indagini di carattere preliminare svolte dalla Commissione, erano emersi i profili di responsabilità del dirigente e ’amministrazione era stata posta in condizione di avviare ilprocedimento disciplinare;

b) la Presidenza non aveva violato il principio della tipicità e assatività delle sanzioni disciplinari, perché l’atto con il quale i era stato dichiarato decaduto dall’incarico richiamava,nella motivazione, la proposta, formulata dalla Commissione, di irrogazione della sanzione espulsiva massima prevista dal C.C.N.L. per la dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ossia il licenziamento, «concretamente applicata nei confronti dell’appellante come decadenza dall’incarico ex art. 4 DSG 29/9/2019 esclusivamente in ragione del particolare tipo di rapporto che lo legava all’amministrazione resistente», chen on consentiva di emettere provvedimenti idonei ad incidere sul diverso rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente con il Ministero della Salute;

c) la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non impediva all’amministrazione di intimare il licenziamento per condotte idonee ad integrare la nozione legale di giusta causa, seppure non specificamente previste dal codice disciplina re

d) nella specie aveva tenuto una condotta caratterizzata da grave negligenza e imperizia, perché la rilevantissima entità dell’importo oggetto di bonifico richiedeva particolare attenzione nell’effettuazione dell’operazione e dei successivi controlli, tanto più che, in ragione della fase emergenziale e dell’urgenza di provvedere, le procedure di pagamento avvenivano in assenza di controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;

e) il dirigente, al quale l’incarico era stato conferito per la ua particolare e comprovata esperienza, avrebbe dovuto predisporre procedimenti di verifica e di controllo dei pagamenti, eventualmente delegandoli ad altri dipendenti in servizio presso l’unità alla quale era stato preposto;

f) la responsabilità non poteva essere esclusa per il fatto che il bonifico era stato perfezionato solo a seguito dell’intervento di altro dirigente che aveva inserito i codici necessari ad ultimare l’operazione, perché la compartecipazione non attenuava la responsabilità dell’appellante, che non poteva fare leva sull’asserito stato di malattia che, oltre a non essere provato,era comunque tale da non impedire l’effettuazione di un semplice controllo nell’immediatezza o nel giorno successivo;

g) la sanzione espulsiva risultava proporzionata rispetto alla gravità della condotta ed inoltre, in sostanza, era stata meno afflittiva di quella conservativa irrogata al (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi tre) inquanto aveva anticipato di soli due giorni la risoluzione del rapporto, che sarebbe comunque cessato il 2 ottobre;

h) la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 in tema di revoca degli incarichi dirigenziali fa salva la responsabilità disciplinare, che è quella contestata nella fattispecie ,responsabilità in presenza della quale non si può ritenere contrario a correttezza e buona fede il mancato rinnovo dell’incarico, tanto più che la proposta avanzata in tal senso dal Capo del Dipartimento con nota del 9 giugno 2020 non vincolava in alcun modo l’amministrazione.

 

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ulteriormente illustrate nel corso della discussione pubblica, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso la tardività della contestazione e del procedimento disciplinare. Deduce che l’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) aveva avuto notizia dei fatti ben prima del 10 giugno 2020 e la segnalazione era di contenuto tale da consentire l’esercizio dell’azione, tanto più che l’errore nell’emissione del bonifico, verificatosi il 17 marzo 2020, era stato segnalato al Capo Dipartimento già il 27 marzo.Richiama gli atti formati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in epoca antecedente alla segnalazione e insiste nel sostenere che i fatti erano stati acclarati quanto meno il 24 giugno 2020, allorquando il Segretario Generale aveva disposto la trasmissione all’UPD.

 

 

2. La seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 55, 55 quater, 55 sexies del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13, comma 7 del CCNL per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ricorrente ribadisce che la sanzione della decadenza irrogata all’esito del procedimento disciplinare non è prevista né dalla egge né dalla contrattazione collettiva e, pertanto, assume che ha errato la Corte territoriale nell’applicare analogicamente la disciplina del licenziamento, perché in tal modo ha ragionato sulla legittimità di una sanzione diversa rispetto a quella irrogata. Aggiunge che la pronuncia impugnata è errata anche nella parte in cui ha interpretato il codice disciplinare perché, tenuto conto della assoluta assenza di intenzionalità della condotta contestata, della sussistenza di circostanze attenuanti e del ruolo che nella fattispecie aveva avuto altro dirigente,l’unica sanzione che poteva essere inflitta era quella pecuniaria prevista dall’art. 13, n. 4, lett. a) del C.C.N.L.

 

3. La violazione della contrattazione collettiva è denunciata, unitamente a quella degli artt. 2104, 1175 e 1375 cod. civ.,nche con il terzo motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell’art.360 cod. proc. civ. Il ricorrente ribadisce che la condotta contestatagli è consistita in un errore di digitazione e addebita alla Corte territoriale di avere affermato apoditticamente che nell’operazione di inserimento dei dati poteva essere richiesta la collaborazione di altro personale, senza considerare che il bonifico era stato effettuato alle ore 19,40 del 18 marzo 2020, che le chiavi di accesso al sistema home banking non erano possedute da altri oltre al ed al i, che l’attività di controllo non era di competenza del dirigente il quale comunque, avvedutosi dell’errore, l’aveva immediatamente segnalato. Argomenta, poi, sul ruolo avuto nella vicenda dal e sottolinea che il mandato di pagamento, che era stato predisposto in relazione a quel bonifico, indicava l’importo corretto, sicché risultava evidente che si era in presenza di un mero errore materiale, unico ed isolato. Aggiunge ancora che, n ragione della situazione di emergenza, la responsabilità contabile e amministrativa è stata limitata dall’art. 11 del d.l. n.4 del 9 marzo 2020 ai soli casi di dolo del funzionario e, pertanto, in contrasto con la ratio dell’intervento normativo si deve ritenere l’esercizio dell’azione disciplinare per fatti di natura colposa.

 

4. Considerazioni analoghe a quelle già anticipate nei precedenti motivi vengono sviluppate nella quarta critica, che denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2106 cod. civ. sotto il profilo della assenza di proporzionalità fra addebito contestato e sanzione irrogata che, a fronte di una condotta colposa tenuta in particolari circostanze di tempo e di luogo, non poteva essere superiore a quella della multa.

 

5. Con il quinto motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc.civ., il ricorrente si duole della «violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 con riguardo al dedotto eccesso di potere da parte della PCM nell’avere disposto la decadenza dall’incarico e nell’aver espresso un veto al conferimento di un nuovo incarico». Richiama la disciplina dettata in tema di responsabilità disciplinare e deduce che la PCM, ricorrendo al procedimento disciplinare, nella sostanza ha revocato l’incarico in assenza dei presupposti richiesti dal egislatore.

 

6. Infine il ricorrente ripropone le richieste risarcitorie avanzate con l’atto introduttivo ed insiste nel sostenere che la condotta tenuta dall’amministrazione, oltre a ledere la propria immagine personale e professionale, aveva inciso negativamente sulle chances di carriera, perché era stata inflitta una sanzione illegittima ed inoltre era stata disposta, senza che ne ricorressero i presupposti, la sospensione cautelare dal servizio.

 

7. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, nell’escludere la tardività della contestazione, ha richiamato giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. n. 13620/2025 e le pronunce ivi richiamate in motivazione) secondo cui la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone l’acquisizione di una notizia “qualificata” ed idonea a supportare l’apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto «è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza dell’agire amministrativo l’apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di iscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022).

7.1. Il richiamato orientamento, che si è formato nella vigenza dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo formulato dal d.lgs. n. 150/2009, non ha perso attualità all’esito della riformulazione operata dall’art. 15 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (applicabile ratione temporis alla fattispecie nella quale si discute di fatti verificatisi in epoca successiva alla novella normativa). Il legislatore, infatti, oltre a ribadire che il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento n cui l’UPD riceve la segnalazione, ha aggiunto «ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare», in luogo dell’originaria formulazione che valorizzava la «data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione». In tal modo è stataavallata l’interpretazione alla quale questa Corte era già ervenuta quanto al significato da attribuire al termine «notizia», perché la «piena conoscenza» che, secondo il testo cogente fa decorrere i termini del procedimento, è solo quella che consente l’immediato avvio dello stesso e si realizza allorquando l’amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, al suo autore ed alle modalità di realizzazione della condotta.

 

7.2. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte erritoriale la quale, esaminata la documentazione prodotta, ha ritenuto che non ci fossero in atti elementi idonei a smentire quanto affermato nella riunione della Commissione del 30 giugno 2020 sulla necessità di disporre l’audizione del dirigente di acquisire ulteriore documentazione, in ragione ella non esaustività della relazione a firma del medesimo e dell’incompletezza degli atti alla stessa allegati

7.3. Il ricorso, al di là della formulazione della rubrica e della denuncia solo formale del vizio di violazione di legge, in sostanza addebita al giudice d’appello di avere erroneamente valutato le isultanze processuali e sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che è riservata al giudice del merito e non è consentita nel giudizio di legittimità.

 

8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile nella parte n cui insiste nel prospettare l’illegittima irrogazione di una sanzione disciplinare atipica. La censura, infatti, non coglie il decisum della sentenza mpugnata che, a differenza di quanto asserito dal ricorrente, non ha applicato analogicamente alla decadenza la disciplina prevista per il licenziamento, bensì, esaminato l’inter o provvedimento che aveva determinato la risoluzione del rapporto, ha diversamente qualificato la sanzione, ritenendo che mergesse dal contenuto dello stesso la volontà di sanzionare il comportamento con l’irrogazione del licenziamento «applicato come decadenza dell’incarico ex art. 4 DSG 29/9/2019 esclusivamente in ragione del particolare tipo di rapporto che lo legava all’amministrazione resistente» e che impediva «di emettere provvedimenti quale il licenziamento idonei ad incidere sul diverso rapporto di lavoro intercorrente tra il e l’ente datore Ministero della Salute».

 

Così ragionando la Corte territoriale ha esercitato il potere di qualificazione giuridica degli atti, ritenendo che, al di là del nomen iuris utilizzato, la sanzione inflitta fosse in sostanza quella espulsiva prevista dal codice disciplinare, con conseguente rispetto del principio di tipicità e tassatività ricavabile dall’art. 2106 cod. civ.

L’esercizio del richiamato potere, secondo l’orientamento consolidato espresso da questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n.3115/2021) implica, nella prima fase che precede quella della sussunzione, la ricerca e l’individuazione della volontà dei contraenti o dell’autore dell’atto unilaterale, che è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di legittimità, se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al quale il motivo non fa alcun cenno.

 

8.1. A soli fini di completezza va aggiunto che la sentenza impugnata, nel ritenere che la sanzione inflitta in relazione al apporto dirigenziale a termine, fosse quella del licenziamento e fosse stata qualificata solo formalmente decadenza” per escludere l’incidenza della stessa sul diverso rapporto a tempo indeterminato, non dirigenziale ed intercorrente con il Ministero della Salute, non si è discostata dal principio di diritto recentemente enunciato da Cass. n.4280/2024, secondo cui, ferma l’applicabilità al dirigente esterno nominato ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 della responsabilità disciplinare prevista dallo stesso decreto, qualora l’incarico sia conferito a soggetto legato alla Pubblica mministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato in relazione al quale l’incaricato sia stato posto in aspettativa,«è impossibile, seppure rispetto a fatti commessi in pendenza sia dell’uno che poi dell’altro rapporto, lo svolgimento di un unico procedimento disciplinare, perché ciascun ente non può he valutarli autonomamente, valorizzando eventualmente anche quanto accaduto presso il diverso ente, ma apprezzando,per quanto lo riguarda, l’esistenza dei presupposti per applicazione della sanzione destinata ad avere effetti rispetto al proprio rapporto contrattuale

 

E’, quindi, corretta la sentenza impugnata nella parte in cui, qualificata la sanzione quale licenziamento disciplinare, ne circoscrive gli effetti al rapporto intercorrente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, escludendone l’incidenza sul diverso rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero della Salute.

 

8.2. Per il resto il motivo, nella parte in cui contesta che il comportamento addebitato potesse essere ricondotto alle fattispecie in relazione alle quali il CCNL applicabile ratione temporis prevede la massima sanzione espulsiva, va trattato unitamente alla terza ed alla quarta censura, in ragione della connessione logica e giuridica che discende dall’essere le censure tutte incentrate sulla violazione del codice disciplinare,della nozione di giusta causa, del principio di proporzionalità.

 

9. I motivi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguiti precisate.

In premessa occorre evidenziare che non può essere accolta ’eccezione di inammissibilità delle censure sollevata dalla controricorrente, perché i motivi, pur sollecitando in alcuni passaggi argomentativi una diversa ricostruzione dei fatti di causa (sollecitazione questa, e solo questa, inammissibile),sviluppano anche con chiarezza argomentazioni volte a sostenere che, pur a voler assumere come incontestabile l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, quest’ultima sarebbe incorsa nella violazione delle norme e delledisposizioni contrattuali richiamate nelle rubriche.

 

In questi limiti le censure vanno esaminate.Le stesse, come già anticipato, sono fondate perché il giudice del merito, nel ritenere che la condotta contestata integrasse giusta causa di risoluzione del rapporto dirigenziale,in ragione della particolare gravità della negligenza e della imperizia nonché della rilevantissima entità dell’importo oggetto di bonifico, ha richiamato unicamente il comma 8 dell’art. 13 del CCNL 4 agosto 2010 per la dirigenza dell’area della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di detta disposizione ha fornito un’interpretazione non condivisibile.

 

9.1. In premessa va ricordato che al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato questa Corte ha ritenuto applicabile il medesimo orientamento, da tempo consolidatosi in relazione al rapporto alle dipendenze di privati, secondo cui se, da un lato, e previsioni della contrattazione collettiva che individuano le fattispecie di licenziamento disciplinare non vincolano il giudice, in ragione della nozione legale di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo, dall’altro tale principio va derogato «ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento disciplinarmente rilevante unicamente una sanzione conservativa: in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore (legge n. 604 del 1966, art. 12). Pertanto, ove alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall'autonomia delle parti(Cass. 05 dicembre 2019, n.31839; Cass. n. 6165 del 2016;Cass. n. 11860 del 2016; Cass. n. 17337 del 2016; Cass. n.5058 del 2015; Cass. n. 4546 del 2013; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 19053 del 1995), a meno che non si accerti che le parti stesse “non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva” (Cass. n. 15227/2020; negli stessi termini Cass. n. 14811/2020).

 

Si tratta di un principio dal quale è stata tratta l’ulteriore conseguenza che, qualora, come nella fattispecie, la condotta non sia espressamente tipizzata dalla contrattazione collettiva,l giudice, al fine di riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 cod. civ., deve avere riguardo ad elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, che siano coerenti con quelli desumibili dalla scala valoriale del contratto collettivo, che costituisce un parametro per l’individuazione della sanzione proporzionata all’illecito addebitato ( cfr. fra le tante Cass. n.17321/2020; Cass. n. 13865/2019; Cass. n. 28492/2018).

 

9.2. In coerenza con detto orientamento l’art. 13, comma 8, del CCNL qui in rilievo, prevede che «Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 7 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi iferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 11 (Obblighi del dirigente)quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.».

 

Le parti collettive, infatti, hanno significativamente fatto riferimento, quanto al tipo ed alla misura della sanzione da irrogare, «ai principi desumibili dai commi precedenti», ossiaalla graduazione operata dal codice disciplinare, dalla quale,quindi, il datore di lavoro pubblico, prima, ed il giudice, in caso di impugnazione della sanzione, non possono prescindere.

 

9.3. Il rinvio operato dalle parti collettive impone, pertanto, l’esame dell’intero codice disciplinare che, dopo aver enunciato, al comma 1, il principio secondo cui devono essere apprezzati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, a tipologia dell’incarico e le responsabilità conseguenti, l’eventuale danno derivato alla Pubblica Amministrazione, laussistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti nonché il concorso nella violazione di più persone (recita il comma 1, Nel ispetto del principio di gradualità e proporzionalità dellesanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni: - la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’ Amministrazione o con l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, che connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.) nei commi successivi da 4 a 7 gradua le sanzioni in ragione della gravità crescente degli inadempimenti e, per quel che in questa sede rileva, prevede la sanzione della multa: per la violazione dei doveri gravanti sul dirigente, ove non ricorrano fattispecie tipizzate dal legislatore, ivi compreso quello, fissato dal codice di comportamento, di non accettare regalie da parte di terzi; per le condotte non conformi agli obblighi di correttezza; per l’inosservanza delle disposizioni in tema di segreto di ufficio e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; per l’omessa comunicazione dell’esercizio dell’azione penale.

La sospensione dal servizio, invece, è prevista, oltre che per casi di recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa, per una pluralità di ipotesi connotate da intenzionalità della condotta (minacce, ingiurie, occultamento di notizie rilevanti, violenze morali e persecuzioni nei confronti dei dipendenti, atti e comportamenti lesivi della dignità delle persone) nonché per comportamenti, seppure non intenzionali, connotati da gravità,tra i quali le parti collettive hanno incluso la tolleranza di irregolarità, di contegni scorretti e di gravi abusi commessi dai i pendenti, la ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere all’adozione dei provvedimenti nei termini di legge, l’avere tenuto (e questa previsione assume particolare rilevanza ai fini di causa) « qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’Amministrazione o a terzi…».

 

Infine la sanzione espulsiva è prevista, con o senza preavviso, oltre che nei casi tipizzati dal d.lgs. n. 165/2001, per a recidiva nelle mancanze per le quali è prevista la sanzione della sospensione nonché per la commissione di gravi illeciti di rilevanza penale, per delitti commessi in servizio, per condanne, seppure non passate in giudicato, relative a delitti contro la pubblica amministrazione.

 

9.4. Si tratta, quindi, di una graduazione delle sanzioni con la quale non è coerente la valutazione espressa dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto dirigenziale, posto che la stessa Corte, dopo avere evidenziato che si era sicuramente in presenza di un omportamento colposo e non doloso, ha finito per fondare la ritenuta particolare gravità della negligenza (consistita nell’avere digitato al momento dell’effettuazione del bonifico una cifra non corretta e superiore all’importo dovuto) sulla entità dell’esborso e del danno derivato all’amministrazione, entità che, invece, sulla base del codice disciplinare, legittima ’irrogazione della sospensione dal servizio, non della sanzione espulsiva.

 

Il giudizio di proporzionalità espresso non è, dunque, conforme ai principi di diritto enunciati in premessa e dovrà essere nuovamente effettuato dal giudice del rinvio, alla luce della scala valoriale desumibile dal codice disciplinare, facendo applicazione, in caso di ritenuta non proporzionalità, dell’art. 63,comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, nell’interpretazione datane da questa Corte a partire da Cass. n. 10236/2023.