La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 maggio 2024, n. 15222, ha stabilito che il trattamento pensionistico integrativo posto a carico dei Fondi complementari ha natura “previdenziale” e, pertanto, la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei e non è riferibile al “diritto a pensione” (da intendersi quale diritto all’“esatta misura della pensione”), invece non prescrittibile. La natura previdenziale del trattamento pensionistico complementare lo esclude dalla base di calcolo delTFR.