Il Datore di lavoro può concedere un termine inferiore a trenta giorni per la ripresa in servizio ma il rapporto di lavoro si risolve ope legis alla scadenza del trentesimo giorno con relativo obbligo retributivo, nella ipotesi di mancato accoglimento dell'invito da parte del lavoratore

Il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio è stabilito nell'interesse del lavoratore illegittimamente licenziato, al quale la legge concede un congruo spatium deliberandi per consentirgli di adottare con la necessaria ponderazione le proprie determinazioni ,con la conseguenza che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, pur in mancanza della prestazione lavorativa, la retribuzione per il periodo compreso fra la data della sentenza che ordina la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e quella dell'effettiva ottemperanza all'ordine giudiziario viene meno non già il giorno del ricevimento dell'invito da parte del lavoratore ,bensì allo scadere del trentesimo giorno successivo, solo in quest'ultima data verificandosi l'effetto (risoluzione del rapporto di lavoro) previsto dalla legge per il caso che il lavoratore non aderisca all'invito (Cass. n. 6494/1991)

la comunicazione del datore di lavoro al lavoratore deve integrare un invito concreto e specifico a rientrare in azienda nel luogo e nelle mansioni originarie, senza però richiedere forme solenni

Il legislatore non impone al datore di lavoro di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito per la ripresa del servizio ,ma si limita a stabilire che la produzione dell'effetto della risoluzione di diritto del rapporto è fissata al trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'invito ove il lavoratore, come nel caso di specie, non abbia esercitato il diritto di opzione;

ciò significa che il datore di lavoro può indicare per la ripresa del servizio anche una data anteriore allo scadere dei 30 giorni, ma, in tal caso, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto solo allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, rimanendo sino a tale termine dovuta la retribuzione