Civile Ord. Sez. L Num. 9256 Anno 2025
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 14 dicembre
2015, ISPP s.p.a. adiva il Tribunale di Milano, sezione lavoro, al
fine di sentir inibire a DC suo ex dipendente quale private banker, previo
accertamento della violazione, da parte di quest’ultimo
dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. e del patto di non
concorrenza stipulato il 30/11/14, lo svolgimento dell’attività
concorrenziale a favore di A B Fi A s.p.a. fino alla naturale scadenza
del patto (20 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto lavorativo,
avvenuta il 17/11/15 per dimissioni) e di ottenere il risarcimento dei danni
(patrimoniali e non) subiti come quantificati in ricorso o in
subordine, nell’ipotesi di nullità del patto di non concorrenza, al
fine di ottenere la restituzione degli importi percepiti dal
predetto a titolo di corrispettivo del suddetto patto.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2673/16, dichiarava
nullo il patto di non concorrenza in quanto contrastante con il
disposto dell’art. 2125 c.c. per l’indeterminatezza e l’incongruità
del corrispettivo pattuito (somma lorda di € 10.000 all’anno, da
pagarsi in 2 rate semestrali posticipate per 3 anni, pari al 17,5%
della RAL), e condannava il Cristiano alla restituzione degli
importi percepiti come compenso del patto ai sensi dell’art.
2033 c.c..
Rigettava nel resto il ricorso e respingeva altresì le domande avanzate
dal Cristiano in via riconvenzionale ed aventi ad oggetto l’accertamento
della giusta causa di recesso ed il risarcimento del danno.
3. La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1884/17
rigettava l’appello di ISPB s.p.a. sulla accertata invalidità
del patto di non concorrenza e, in accoglimento dell’appello incidentale
, riformava la decisione di primo grado in punto spese processuali, che venivano
interamente compensate, mentre le spese del grado erano
poste a carico della Banca.
La Corte territoriale, richiamando altra pronuncia in controversia analoga (Corte App. Milano n.1469/17), condivideva la valutazione del giudice di prime cure n ordine alla nullità del patto (ed alla conseguente restituzionedi quanto percepito a tale titolo) per lai indeterminatezza/indeterminabilità e per la non congruità del corrispettivo, derivando la nullità dal fatto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come nel caso di specie, al dipendente non sarebbe spettato l'intero importo di € 30.000,00, bensì un importo (appunto non determinabile, né determinato) collegato alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
4. Avverso la predetta sentenza ISP Banking s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a 8 motivi, cui resisteva con controricorso il lavoratore.
La Corte di cassazione con ordinanza n. 33424/22 accoglieva il terzo motivodi ricorso (nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione ove si affermava, da un lato, che il corrispettivo del patto di non concorrenza era indeterminato ed indeterminabile nel suo ammontare e, dall'altro, che era incongruo, dichiarava assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte i Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
5. Con sentenza n. 469/2023 del 27.4.2023 la Corte d’appello di Milano decidendo in sede di rinvio, dichiarava la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti e condannava il C alla restituzione degli importi netti percepiti a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo.
In particolare, per quanto ancora rileva, la Corte milanese, premesso che, in ottemperanza al principio di diritto espresso dalla Corte con l’ordinanza n. 33424/22, doveva valutare “in modo distinto e separato i requisiti di validità del patto di non concorrenza oggetto di causa, trattando, dapprima, la questione relativa alla determinazione e/o determinabilità del corrispettivo e, poi, superato questo primo scrutinio, quella connessa alla proporzionalità del compenso in relazione al sacrificio richiesto al lavoratore”, riteneva che il compenso pattuito per il patto di non concorrenza benché determinabile –avendo le parti previsto, per i l periodo di efficacia del patto (3 anni), l’erogazione, in costanza di rapporto lavorativo, dellasomma annua di euro 10.000,00, pagata in due tranche semestrali posticipate, con la conseguenza che il corrispettivo poteva ammontare, al termine del periodo di efficacia del patto, a complessivi euro 30.000,00 – non fosse “adeguato al sacrificio imposto al lavoratore, che ha percepito unicamente la somma orda di € 10.000,00, quale maturata in costanza di rapporto secondo l’accordo intervenuto, a fronte dell’assunzione di unobbligo di non concorrenza della durata di venti mesi esteso alla regione Lombardia per le mansioni di private banking o per mansioni analoghe (ovvero per la professionalità che il predetto aveva acquisito nel corso degli anni)”
.La Corte riteneva che la non congruità del compenso concordato emergesse anche “dal contenuto della clausola n. 7, in forza della quale, nel caso di mutamento di mansioni, da un lato permangono a carico del dipendente le obbligazioni previste nel patto di non concorrenza (…) dall’altro cessa invece immediatamente l’obbligo del datore di lavoro di pagare il relativo corrispettivo”.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la ISP s.p.a. affidato a quattro
motivi.
1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 la
ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2125 c.c. in combinato
disposto con l’art. 1346 c.c. secondo l’interpretazione della
norma come fornita dalla prevalente giurisprudenza di
legittimità per avere la Corte territoriale ritenuto che il patto di
non concorrenza, per assicurare la congruità del compenso,
avrebbe dovuto prevedere espressamente una specifica clausola
sul c.d. minimo garantito che prevedesse il diritto del
dipendente all’intero corrispettivo anche in caso di cessazione
del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza del patto.
Ad avviso della ricorrente, in tal modo la Corte territoriale
avrebbe violato l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui
il patto di non concorrenza è autonomo e disgiunto rispetto alle
sorti del rapporto di lavoro, sicché non vi era alcuna necessità
di prevedere espressamente il diritto del lavoratore all’intero
corrispettivo anche in caso di anticipata estinzione del rapporto
di lavoro, posto che l’obbligazione di pagamento della banca
sussiste indipendentemente da tale specificazione e perdura fino
alla scadenza naturale del patto di non concorrenza.
2. Con il secondo motivo IPB s.p.a.
deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per
motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ed
apparente nella parte in cui ritiene incongruo il corrispettivo in
ragione della clausola n. 7 del PNC, confondendo, ancora una
volta e in spregio all’ordinanza di cassazione con rinvio di questa
Suprema Corte, il profilo della nullità genetica e/o testuale del
patto con quello della incongruità del corrispettivo che non può
essere dichiarata in astratto imponendo un’analisi del caso
concreto.
3. Con il terzo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c. comma 1, n.
4, si lamenta la nullità della sentenza per contrasto irriducibile
ra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile ed apparente per avere la Corte
territoriale dapprima accertato che il corrispettivo è indicato nel
patto come pari alla somma di euro 30.000 “al termine di
efficacia del patto” e, dall’altro, affermato che “in caso, invece,
di anticipata cessazione del rapporto lavorativo” il corrispettivo
sarebbe limitato alle somme maturate fino a quel momento
“senza spiegare perché la cessazione del rapporto lavorativo
(che è un evento che avviene in fase di esecuzione del contratto
di lavoro) dovrebbe incidere sulla determinatezza del
corrispettivo del PNC (che invece è un profilo genetico del PNC,
contratto funzionalmente collegato ma autonomo dal contratto
di lavoro)”.
4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza
impugnata ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 per omesso esame
di due fatti storici decisivi per il giudizio, ovvero l’avvenuto
pagamento del corrispettivo del patto anche dopo la cessazione
del rapporto di lavoro, per dimissioni del dipendente, e
l’interruzione dei successivi pagamenti a seguito della scoperta
dell’inadempimento avversario oggetto di eccezione ex art.
1460 c.c.. Deduce di aver ritualmente allegato detti fatti storici
sia nel primo grado di giudizio (pagg. 6 e 17 ricorso ex art. 414
c.p.c. depositato nel fascicolo del primo grado di giudizio ISPB)
che in grado di appello (pag. 20 ss. atto di appello in riassunzione
ex art. 392 c.p.c. che riporta l’atto di appello originario pag. 20 ss.).
Deduce la decisività dell’omissione posto che “se la Corte di merito
avesse tenuto conto di tali decisivi atti non sarebbe poi giunta alla
errata conclusione che il lavoratore avrebbe ricevuto solo 10.000 euro
anziché 30.000 euro e che il patto sarebbe nullo per incongruità
del corrispettivo eterminato nell’erronea percentuale del 6% circa della RAL
anziché nella corretta percentuale del 17,9%. Evidenzia la non
ricorrenza dell’ipotesi di “doppia conforme” stante la diversità
delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo grado
e d’appello, atteso che quest’ultima, diversamente da quella di
prime cure, non prende in alcuna considerazione né la
circostanza che vi sia stato un pagamento di corrispettivo
successivo alle dimissioni né l’eccezione di inadempimento
invocata da ISPB.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento dei restanti.
5.1. E’ opportuno preliminarmente ricordare che questa Corte
ha, ormai, chiarito che, al fine di valutare la validità del patto di
non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si
richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla
retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale
per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se
determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art.
2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente
simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in
apporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle
sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il
comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e
dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la
nullità dell'intero patto alla eventuale sproporzione economica
e del regolamento negoziale (Cass. n. 5540 del 01/03/2021, Rv.
660541 – 01; Cass. n. 9790 del 26/05/2020, Rv. 657784 - 01).
5.2. Ciò premesso, occorre osservare che, come puntualmente
ricordato anche nell’ordinanza rescindente, la Corte ha
ripetutamente affermato, (Cass. Cass. n. 16489/2009, Rv.
610157 - 01; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5540 del 2021) che il
patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale
autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un
contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù
del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una
somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga,
per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a
non svolgere attività concorrenziale con quella del datore (Cass.
. 2221 del 1988). Il patto di non concorrenza, dunque, anche
se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato,
rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale.
In virtù della predetta autonomia, il apporto di lavoro si riduce a
mera occasione di stipula di quel patto, atteso che quest’ultimo è
destinato a regolare i rapporti fra le parti, per definizione, proprio
a partire da un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
5.3. Posto, dunque, che il corrispettivo del patto costituisce il
compenso per tale autonoma obbligazione di "non facere", non
rilevando, a tal fine, se lo stesso venga erogato in costanza di
rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di
questo, ad es. periodicamente per la durata dell'obbligazione di
non facere (cfr. ancora Cass. n. 16489/2009), cristallizandosi,
in ogni caso, i rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione,
la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore
delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere.
. Pertanto la sentenza impugnata va nuovamente cassata ed il
giudice di rinvio dovrà rivalutare la congruità del corrispettivo,
secondo una prospettiva ex ante, ma comunque tenendo conto
della durata del patto svincolata da quella del rapporto di lavoro.
7. La trattazione di ogni altra doglianza resta assorbita.
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto,
essere accolto in parte qua, con la cassazione della gravata
sentenza e il rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa
composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai
principi di legittimità sopra esposti