Civile Ord. Sez. L Num. 9256 Anno 2025

 

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 14 dicembre

2015, ISPP s.p.a. adiva il Tribunale di Milano, sezione lavoro, al

fine di sentir inibire a DC suo ex dipendente quale private banker, previo

accertamento della violazione, da parte di quest’ultimo

dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. e del patto di non

concorrenza stipulato il 30/11/14, lo svolgimento dell’attività

concorrenziale a favore di A B Fi A s.p.a. fino alla naturale scadenza

del patto (20 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto lavorativo,

avvenuta il 17/11/15 per dimissioni) e di ottenere il risarcimento dei danni

(patrimoniali e non) subiti come quantificati in ricorso o in

subordine, nell’ipotesi di nullità del patto di non concorrenza, al

fine di ottenere la restituzione degli importi percepiti dal

predetto a titolo di corrispettivo del suddetto patto.

 

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2673/16, dichiarava

nullo il patto di non concorrenza in quanto contrastante con il

disposto dell’art. 2125 c.c. per l’indeterminatezza e l’incongruità

del corrispettivo pattuito (somma lorda di € 10.000 all’anno, da

pagarsi in 2 rate semestrali posticipate per 3 anni, pari al 17,5%

della RAL), e condannava il Cristiano alla restituzione degli

importi percepiti come compenso del patto ai sensi dell’art.

2033 c.c..

Rigettava nel resto il ricorso e respingeva altresì le domande avanzate

dal Cristiano in via riconvenzionale ed aventi ad oggetto l’accertamento

della giusta causa di recesso ed il risarcimento del danno.

 

3. La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1884/17

rigettava l’appello di ISPB s.p.a. sulla accertata invalidità

del patto di non concorrenza e, in accoglimento dell’appello incidentale

, riformava la decisione di primo grado in punto spese processuali, che venivano

interamente compensate, mentre le spese del grado erano

poste a carico della Banca.

 

La Corte territoriale, richiamando altra pronuncia in controversia analoga (Corte App. Milano n.1469/17), condivideva la valutazione del giudice di prime cure n ordine alla nullità del patto (ed alla conseguente restituzionedi quanto percepito a tale titolo) per lai indeterminatezza/indeterminabilità e per la non congruità del corrispettivo, derivando la nullità dal fatto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come nel caso di specie, al dipendente non sarebbe spettato l'intero importo di € 30.000,00, bensì un importo (appunto non determinabile, né determinato) collegato alla durata effettiva del rapporto di lavoro.

 

4. Avverso la predetta sentenza ISP Banking s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a 8 motivi, cui resisteva con controricorso il lavoratore.

 

La Corte di cassazione con ordinanza n. 33424/22 accoglieva il terzo motivodi ricorso (nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione ove si affermava, da un lato, che il corrispettivo del patto di non concorrenza era indeterminato ed indeterminabile nel suo ammontare e, dall'altro, che era incongruo, dichiarava assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte i Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

5. Con sentenza n. 469/2023 del 27.4.2023 la Corte d’appello di Milano decidendo in sede di rinvio, dichiarava la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti e condannava il C alla restituzione degli importi netti percepiti a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo.

 

In particolare, per quanto ancora rileva, la Corte milanese, premesso che, in ottemperanza al principio di diritto espresso dalla Corte con l’ordinanza n. 33424/22, doveva valutare “in modo distinto e separato i requisiti di validità del patto di non concorrenza oggetto di causa, trattando, dapprima, la questione relativa alla determinazione e/o determinabilità del corrispettivo e, poi, superato questo primo scrutinio, quella connessa alla proporzionalità del compenso in relazione al sacrificio richiesto al lavoratore”, riteneva che il compenso pattuito per il patto di non concorrenza benché determinabile –avendo le parti previsto, per i l periodo di efficacia del patto (3 anni), l’erogazione, in costanza di rapporto lavorativo, dellasomma annua di euro 10.000,00, pagata in due tranche semestrali posticipate, con la conseguenza che il corrispettivo poteva ammontare, al termine del periodo di efficacia del patto, a complessivi euro 30.000,00 – non fosse “adeguato al sacrificio imposto al lavoratore, che ha percepito unicamente la somma orda di € 10.000,00, quale maturata in costanza di rapporto secondo l’accordo intervenuto, a fronte dell’assunzione di unobbligo di non concorrenza della durata di venti mesi esteso alla regione Lombardia per le mansioni di private banking o per mansioni analoghe (ovvero per la professionalità che il predetto aveva acquisito nel corso degli anni)”

 

.La Corte riteneva che la non congruità del compenso concordato emergesse anche “dal contenuto della clausola n. 7, in forza della quale, nel caso di mutamento di mansioni, da un lato permangono a carico del dipendente le obbligazioni previste nel patto di non concorrenza (…) dall’altro cessa invece immediatamente l’obbligo del datore di lavoro di pagare il relativo corrispettivo”.

 

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la ISP s.p.a. affidato a quattro

motivi.

 

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 la

ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2125 c.c. in combinato

disposto con l’art. 1346 c.c. secondo l’interpretazione della

norma come fornita dalla prevalente giurisprudenza di

legittimità per avere la Corte territoriale ritenuto che il patto di

non concorrenza, per assicurare la congruità del compenso,

avrebbe dovuto prevedere espressamente una specifica clausola

sul c.d. minimo garantito che prevedesse il diritto del

dipendente all’intero corrispettivo anche in caso di cessazione

del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza del patto.

 

Ad avviso della ricorrente, in tal modo la Corte territoriale

avrebbe violato l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui

il patto di non concorrenza è autonomo e disgiunto rispetto alle

sorti del rapporto di lavoro, sicché non vi era alcuna necessità

di prevedere espressamente il diritto del lavoratore all’intero

corrispettivo anche in caso di anticipata estinzione del rapporto

di lavoro, posto che l’obbligazione di pagamento della banca

sussiste indipendentemente da tale specificazione e perdura fino

alla scadenza naturale del patto di non concorrenza.

 

2. Con il secondo motivo IPB s.p.a.

deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per

motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ed

apparente nella parte in cui ritiene incongruo il corrispettivo in

ragione della clausola n. 7 del PNC, confondendo, ancora una

volta e in spregio all’ordinanza di cassazione con rinvio di questa

Suprema Corte, il profilo della nullità genetica e/o testuale del

patto con quello della incongruità del corrispettivo che non può

essere dichiarata in astratto imponendo un’analisi del caso

concreto.

 

3. Con il terzo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c. comma 1, n.

4, si lamenta la nullità della sentenza per contrasto irriducibile

ra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed

obiettivamente incomprensibile ed apparente per avere la Corte

territoriale dapprima accertato che il corrispettivo è indicato nel

patto come pari alla somma di euro 30.000 “al termine di

efficacia del patto” e, dall’altro, affermato che “in caso, invece,

di anticipata cessazione del rapporto lavorativo” il corrispettivo

sarebbe limitato alle somme maturate fino a quel momento

“senza spiegare perché la cessazione del rapporto lavorativo

(che è un evento che avviene in fase di esecuzione del contratto

di lavoro) dovrebbe incidere sulla determinatezza del

corrispettivo del PNC (che invece è un profilo genetico del PNC,

contratto funzionalmente collegato ma autonomo dal contratto

di lavoro)”.

 

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza

impugnata ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 per omesso esame

di due fatti storici decisivi per il giudizio, ovvero l’avvenuto

pagamento del corrispettivo del patto anche dopo la cessazione

del rapporto di lavoro, per dimissioni del dipendente, e

l’interruzione dei successivi pagamenti a seguito della scoperta

dell’inadempimento avversario oggetto di eccezione ex art.

1460 c.c.. Deduce di aver ritualmente allegato detti fatti storici

sia nel primo grado di giudizio (pagg. 6 e 17 ricorso ex art. 414

c.p.c. depositato nel fascicolo del primo grado di giudizio ISPB)

che in grado di appello (pag. 20 ss. atto di appello in riassunzione

ex art. 392 c.p.c. che riporta l’atto di appello originario pag. 20 ss.).

Deduce la decisività dell’omissione posto che “se la Corte di merito

avesse tenuto conto di tali decisivi atti non sarebbe poi giunta alla

errata conclusione che il lavoratore avrebbe ricevuto solo 10.000 euro

anziché 30.000 euro e che il patto sarebbe nullo per incongruità

del corrispettivo eterminato nell’erronea percentuale del 6% circa della RAL

anziché nella corretta percentuale del 17,9%. Evidenzia la non

ricorrenza dell’ipotesi di “doppia conforme” stante la diversità

delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo grado

e d’appello, atteso che quest’ultima, diversamente da quella di

prime cure, non prende in alcuna considerazione né la

circostanza che vi sia stato un pagamento di corrispettivo

successivo alle dimissioni né l’eccezione di inadempimento

invocata da ISPB.

 

5. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento dei restanti.

 

5.1. E’ opportuno preliminarmente ricordare che questa Corte

ha, ormai, chiarito che, al fine di valutare la validità del patto di

non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si

richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla

retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale

per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se

determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art.

2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente

simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in

apporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle

sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il

comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e

dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la

nullità dell'intero patto alla eventuale sproporzione economica

e del regolamento negoziale (Cass. n. 5540 del 01/03/2021, Rv.

660541 – 01; Cass. n. 9790 del 26/05/2020, Rv. 657784 - 01).

 

5.2. Ciò premesso, occorre osservare che, come puntualmente

ricordato anche nell’ordinanza rescindente, la Corte ha

ripetutamente affermato, (Cass. Cass. n. 16489/2009, Rv.

610157 - 01; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5540 del 2021) che il

patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale

autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un

contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù

del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una

somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga,

per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a

non svolgere attività concorrenziale con quella del datore (Cass.

. 2221 del 1988). Il patto di non concorrenza, dunque, anche

se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato,

rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale.

In virtù della predetta autonomia, il apporto di lavoro si riduce a

mera occasione di stipula di quel patto, atteso che quest’ultimo è

destinato a regolare i rapporti fra le parti, per definizione, proprio

a partire da un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

5.3. Posto, dunque, che il corrispettivo del patto costituisce il

compenso per tale autonoma obbligazione di "non facere", non

rilevando, a tal fine, se lo stesso venga erogato in costanza di

rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di

questo, ad es. periodicamente per la durata dell'obbligazione di

non facere (cfr. ancora Cass. n. 16489/2009), cristallizandosi,

in ogni caso, i rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione,

la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore

delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere.

 

. Pertanto la sentenza impugnata va nuovamente cassata ed il

giudice di rinvio dovrà rivalutare la congruità del corrispettivo,

secondo una prospettiva ex ante, ma comunque tenendo conto

della durata del patto svincolata da quella del rapporto di lavoro.

 

7. La trattazione di ogni altra doglianza resta assorbita.

 

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto,

essere accolto in parte qua, con la cassazione della gravata

sentenza e il rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa

composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai

principi di legittimità sopra esposti

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