Preliminarmente va richiamata la attuale disciplina della tutela prevista nella ipotesi di illegittimo licenziamento nel pubblico impiego privatizzato, di cui all'art 63 comma 2 del d.lgs. n.165/2001, il quale prevede che il giudice , con la sentenza che annulla o dichiara nullo il licenziamento condanna la amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, e comunque non superiore a 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, il datore è condannato altresì per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali

il legislatore ha quindi previsto una disciplina del licenziamento diversa da quella applicata al lavoro privato, riproponendo la formulazione dell'art 18 Stat.Lav. previgente alla riforma Fornero

inoltre la citata disciplina si applica ad ogni tipo di licenziamento disciplinare, per giusta causa e giustificato motivo o alle ipotesi previste dal contratto collettivo; il licenziamento nullo o annullato è sempre sanzionato con la tutela reintegratoria.

ulteriore particolarità risiede nella applicazione dell'art 18 anche agli enti con meno di 15 dipendenti ,per cui ai rapporti disciplinati dal d.lgs.n. 165/2001 non si applicano le modifiche apportate dalla legge Fornero all'art 18 e la tutela del dipendente pubblico, nella ipotesi di licenziamento irrogato in data successiva alla entrata in vigore della legge n. 92/2012 ,resta quella prevista nel testo antecedente la riforma

le ragioni di tale disciplina sono state individuate nel tenore letterale dell' art 1 commi 7 e 8 della legge n. 92/12 che pur non prevedendolo ha voluto sancire la esclusione del settore pubblico dall'ambito di applicazione della l.92/2012 e nella ragione logico sistematica consistente, nella ipotesi di estensione della tutela di cui alla citata legge, di una necessaria ponderazione, da parte del legislatore, di interessi diversi da quella compiuta nel settore privato

dubbi interpretativi sorgono sul regime applicabile nella ipotesi di violazioni formali nel procedimento disciplinare a differenza di quanto previsto nel settore privato che vede riconosciuta una indennità risarcitoria omnicomprensiva ,determinata ai sensi del novellato art 18 comma sesto e dell'art 4 del d.lgs. n.23/2015, ambedue inapplicabili al pubblico impiego

sul punto possono fare chiarezza le recente statuizioni dei giudici di legittimità che hanno affermato come la sentenza di condanna della amministrazione alla reintegrazione del lavoratore, emessa ai sensi del citato art 63 comma 2, deve trovare esecuzione coattiva, qualificando la reintegrazione come "sanzione unica" a fronte del licenziamento illegittimo( Cass . sez. lav. n. 15920/2018; Cass. sez . lav. ord. 37040/2022)