
Il lavoratore, tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; ordinanza 2 maggio 2024, n. 11730; Pres. Esposito, Rel. Riverso, P.M. (non indicato); Altomare (Avv. Martelli) c. Soc. Epo-Express (Avv. Manfrino). Cassa App. Torino 22 settembre 2021.
La sezione lavoro precisa, che il principio affermato non si pone in contrasto con la propria giurisprudenza (cfr. Cass. 14 maggio 2020, n. 8956, Foro it., Rep. 2020, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 96; 19 agosto 2020, n. 17320, ibid., voce Previdenza sociale, n. 394; 6 novembre 2020, n. 24924, ibid., voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 95) che afferma sussistere un litisconsorzio necessario con l’istituto previdenziale, la cui mancata evocazione in giudizio non comporta l’inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
Ciò in quanto, a differenza dei precedenti richiamati, nei quali il giudizio era stato promosso dal lavoratore per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, nel caso esaminato non viene proposta un’azione di condanna, ma di mero accertamento. In senso contrario risulta essersi pronunciata Cass. 28 giugno 2022, n. 20697, ForoPlus, segnalata dalla stessa decisione che si riporta con il rilievo che in quel caso la corte, pur avendo condiviso la pregressa giurisprudenza nell’affermare che unico titolare del diritto a ricevere i contributi e unico soggetto legittimato ad esercitarlo è l’ente previdenziale, si è però limitata ad annullare in parte qua la sentenza di merito che, su domanda del lavoratore, aveva condannato il datore a pagare i contributi all’Inps, senza disporre l’integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
Nel senso che non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l’ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso ente, aventi ad oggetto l’erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi, v. Cass. 3 febbraio 2022, n. 3422, Foro it., Rep. 2022, voce Previdenza sociale, n. 323; 16 marzo 2004, n. 5353, id., Rep. 2004, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 11.
Viceversa, nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, l. 12 agosto 1962 n. 1338, per la quale il datore di lavoro si sia sottratto al versamento all’Inps della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell’anzidetto datore di lavoro e dell’Inps, ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall’interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell’Inps alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall’interesse dell’Inps a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall’interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo: cfr. Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3678, id., Rep. 2009, voce Previdenza sociale, n. 296, e Riv. it. dir. lav., 2009, II, 750, con nota di Raffi; Argomenti dir. lav., 2009, 1102, con nota di Erboli.
Per riferimenti, nel senso che il nostro ordinamento non prevede un’azione dell’assicurato volta a condannare l’ente previdenziale alla «regolarizzazione» della sua posizione contributiva, nemmeno nell’ipotesi in cui l’ente, che sia stato messo a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, cfr. Cass. 10 marzo 2021, n. 6722, Foro it., 2021, I, 1620, con osservazioni di V. Ferrari.
Da ultimo, in tema di omissioni contributive, nel senso che la costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dell’art. 13 l. n. 1338 del 1962, non integra l’attribuzione di una prestazione previdenziale, ma l’attuazione di un congegno di regolarizzazione contributiva preordinato a valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione, v. Cass. 11 settembre 2023, n. 26248, id., 2024, I, 943,