La Covip con una specifica risposta ad un quesito di novembre 2024 ha posto un ulteriore tassello interpretativo sul tema delle adesioni contrattuali con particolare riguardo al riscatto della posizione individuale da parte degli aderenti che non si trovino più nelle condizioni per poter ricevere il contributo datoriale contrattuale

Le adesioni contrattuali derivano da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare al fondo di previdenza complementare individuato nel contratto stesso Tale previsione della contrattazione collettiva non arreca al lavoratore nessun pregiudizio, facendo sorgere in capo al solo datore di lavoro un obbligo di contribuzione a suo favore, condizionato al versamento a una forma di previdenza complementare.

Al lavoratore rimane la piena libertà di incrementare detto flusso con il versamento di contributi a proprio carico, ai quali si accompagnerà il contributo a carico del datore di lavoro, secondo le percentuali fissate dai contratti o accordi collettivi di riferimento, e il versamento del Tfr.

Andando nello specifico alla nuova pronuncia di novembre 2024 della Covip, il quesito verte sulla possibilità di riscattare la posizione individuale da parte dell’aderente contrattuale, il quale abbia manifestato la propria intenzione di non trasformare l’adesione contrattuale in volontaria, nell’ipotesi in cui lo stesso, non appartenendo più alla platea di riferimento della forma pensionistica non sia più destinatario del contributo datoriale.

Nel caso di specie, pertanto, osserva la Commissione di Vigilanza, viene in rilievo la situazione di quegli aderenti contrattuali la cui posizione individuale non è più alimentata da ulteriori contributi contrattuali, in ragione di una sopravvenuta modifica dell’attività lavorativa svolta.

Al fine di sostanziare perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza).

La Covip ritiene che tale interpretazione possa trovare applicazione anche nella situazione prospettata.,occorre, infatti, rilevare come nel caso in esame siano venuti meno, da un punto di vista sostanziale, i flussi contributivi datoriali futuri connessi all’adesione contrattuale, in ragione del mutato contesto lavorativo dell’aderente.

La nuova situazione lavorativa dell’aderente colloca infatti, lo stesso al di fuori dell’area dei destinatari della contribuzione contrattuale al fondo pensione.La Commissione di Vigilanza ritiene, pertanto che detta situazione, nuova e diversa rispetto a quella che ha dato luogo all’adesione del lavoratore alla forma pensionistica, debba essere qualificata come perdita dei requisiti di partecipazione, come tale legittimante il riscatto da parte dell’aderente dei contributi contrattuali accumulati

Con riferimento poi al meccanismo del silenzio assenso in materia di conferimento del Trattamento di fine rapporto vanno distinte le adesioni esplicite da quelle tacite.L’adesione esplicita deriva da una formale manifestazione di volontà del lavoratore che individua liberamente il veicolo previdenziale di confluenza del proprio Tfr. Nel caso in cui vi sia un fondo pensione negoziale di riferimento, la scelta di un fondo pensione differente comporta però la rinuncia al contributo del datore di lavoro cui si ha diritto solo nel caso di adesione al fondo collettivo.

L’adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal D.Lgs. n. 252/2005 per il conferimento del Tfr maturando alla previdenza complementare si configura invece come adesione tacita. Tali lavoratori vengono comunque iscritti alla forma pensionistica

Nota esplicativa

Tipologie di adesione

La distinzione tra adesione collettiva e adesione individuale.

L’adesione collettiva è la modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari definita sulla base di accordi collettivi a qualunque livello, anche aziendali, che intervengono tra datori di lavoro e lavoratori; l’adesione collettiva a fondi pensione aperti è possibile anche in presenza di fondi negoziali di riferimento.

L’adesione individuale è la modalità di adesione alla previdenza complementare consentita a ciascun individuo, a prescindere dalla sua condizione lavorativa o dal possesso di un reddito da lavoro.

Segnalo l'articolo perchè il nostro studio ha risolto con esito identico una fattispecie avente ad oggetto la mutata azienda da parte della cliente in precedenza iscritta al Fondo Cometa perdendone i requisiti, avendo optato presso il nuovo datore per il conferimento del TFR in azienda. Il Fondo Cometa, previa domanda di riscatto, ha restituito i contributi accumulati stante il nuovo contesto lavorativo della aderente.

Fonte: Diritto&Pratica del lavoro n.2/2025 Giuseppe Ruocco