Demansionamento e risarcimento del danno patrimoniale a titolo di danno emergente e non a titolo di lucro cessante,l'errore della corte territoriale.

Cassazione Sezione Lavoro n.22636/25


Osserva il Collegio che non era in discussione per il periodo pregresso al mutamento di mansioni di cui la Corte territoriale ha confermato l’illegittimità quale fosse la precisa natura delle maggiorazioni costantemente percepite dal lavoratore per il lavoro notturno.

Del resto, l’istante non deduceva alcunché circa la disagevolezza o meno del suo lavoro prima e dopo il mutamento di mansioni, neppure sosteneva che, in concomitanza dell’inizio del suo demansionamento, avesse altresì visto diminuire la sua retribuzione in senso stretto, in quanto magari rapportata appunto ad un livello retributivo inferiore a quello previsto per il suo inquadramento. .

In merito alla perdita economica costituita dalla mancata percezione delle maggiorazioni prima introitate per il lavoro notturno a far tempo dall’assegnazione delle nuove mansioni, il lavoratore aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno (e non al pagamento di differenze retributive non percepite) quale danno sì patrimoniale, ma come “perdita subita”, e non come “mancato guadagno”, cui invece ha fatto capo la Corte territoriale.

E in ogni caso tale pregiudizio, come gli altri allegati, era rappresentato sempre come conseguenza immediata e diretta dell’ “illegittimo comportamento datoriale”.

Per le stesse ragioni non è conferente il riferimento della Corte territoriale alla categoria dei diritti quesiti, per poi escluderne nella specie la ricorrenza “ben potendo il datore di lavoro assegnare il dipendente ad un turno diverso da quello notturno”.

Ancora una volta, infatti, il lavoratore non aveva sostenuto di aver acquisito il diritto di essere sempre impiegato nel turno notturno, onde essere compensato con le correlative maggiorazioni, e neppure quindi che tale suo ipotetico diritto quesito era stato violato.

Aveva, piuttosto, allegato il mero fatto di aver sempre percepito
quell’emolumento in correlazione con l’effettivo svolgimento del suo lavoro sempre nel turno di notte, vale a dire, nelle “ultime mansioni svolte”, cui faceva riferimento anche il previgente testo dell’art. 2103 c.c., pacificamente applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui è causa.

La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, una volta verificato l’effettivo accadimento di tali fatti, se il danno patrimoniale allegato a riguardo dal lavoratore fosse conseguenza immediata e diretta (ex art. 1223 c.c.) dell’illegittimo comportamento datoriale.