Corte di cassazione civile, sez. lav., ord.13762/24

 

La ordinanza ha come focus la responsabilità della appaltatrice e sub-committente per l'infortunio occorso al lavoratore dipendente della sub-appaltatrice nonché del responsabile della sicurezza del cantiere e i criteri di distribuzione dell'onere della prova.

 

Con riferimento alla posizione del committente e del subcommittente, vengono in considerazione le seguenti disposizioni, applicabili ratione temporis (infortunio del 2007): l'art. 7 D.L.vo 626/94, secondo cui: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività" (primo comma). "Nell'ipotesi di cui al primo comma i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b)coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva" (secondo comma). "Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al secondo comma, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (terzo comma). L'art. 8 D.L.vo 494/1996 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), secondo cui, per quanto qui interessa: "I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all' articolo 3 del D.L.vo n. 626/1994, e curano, in particolare: ... g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi...

la Corte (v. da ultimo Cass. n. 2517 del 2023 e precedenti ivi richiamati tra cui Cass. n. 12465 del 2020; n. 798 del 2017; n. 11362 del 2009) ha affermato l'obbligo delle imprese committenti (o sub-committenti), che affidino lavori ad altre imprese, all'interno della azienda o dell'unità produttiva (cui è certamente da assimilarsi il cantiere di costruzione, nel settore dell'edilizia), di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo (Cass. 24 giugno 2020, n. 12465), riconoscendone la responsabilità per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in appalto o in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle (misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e dell'art. 7 D.L.vo 626/1994, come modificato dalle leggi n. 296 del 2006 e n. 123 del 2007.

Più esattamente, la citata sentenza n. 2517 del 2023, in tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del D.L.vo n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività concesse in appalto, ha interpretato le locuzioni normative di cui agli artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell'opera) nel senso che nella categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il subcommittente che il sub-appaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati.

Si è sottolineato come l'insieme delle disposizioni richiamate, interpretate in conformità alla normativa europea, risulti chiaramente diretto ad evitare, attraverso la parcellizzazione del processo produttivo, la frammentazione della responsabilità per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro, costituendo il datore di lavoro/committente ed il sub-committente, quale co-attori del perseguimento degli obiettivi delineati dalla legge. Si è ancora ribadito che tali principi si fondano su quello più generale, secondo il quale "in tema di infortuni sul lavoro quando un danno di cui si chiede il risarcimento Data determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ.

fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014)" (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614,).

Nel caso in esame, la Corte di merito, da un lato, ha focalizzato l'obbligo di sicurezza avendo riguardo unicamente alla scala usata dal lavoratore, così tralasciando del tutto lo spettro, ben più ampio, in cui si articolano gli obblighi di prevenzione e protezione che gravano, oltre che sul datore di lavoro e sulla committente (nella specie parti di un accordo transattivo con il lavoratore infortunato), sul subcommittente (nella specie, sulla Maltauro Spa quale subcommittente rispetto alla società datrice di lavoro dell'infortunato), ai sensi dell'art. 7, D.L.vo n. 626 del 1994 "qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati" (così Cass. n. 2517 del 2023 cit.).

. Quanto alla regola di distribuzione dell'onere di prova, la sentenza d'appello, a fronte delle allegazioni e prove fornite dal lavoratore sullo svolgimento di attività lavorativa con l'uso di una scala a pioli per lavori in quota (m. 3,50), senza alcuna cautela, e sulla avvenuta caduta dalla scala, con le conseguenze lesive oggetto di causa, ha addossato al lavoratore, l'ulteriore onere, che ha reputato non assolto, di dimostrare "a chi appartenesse la scala" (misteriosamente sparita dal cantiere) e se la stessa fosse "dotata dei dispositivi di sicurezza (piedini antiscivolo e sistemi di ancoraggio)". Ciò non solo in aperta violazione dell'art. 2697 c.c.da leggere in combinato disposto con l'art. 2087 c.c.e l'art. 7, D.L.vo 626 del 1994, ma, ancora una volta, focalizzando l'attenzione unicamente sulla proprietà e sulle condizioni della scala e senza tener conto delle disposizioni del D.L.vo n. 626 del 1994e, specificamente, dell'art. 34, comma 1, lett. c-bis, che definisce "lavoro in quota: l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile" (nella fattispecie oggetto di causa è pacifico che il lavoratore operasse ad una altezza di 3,50 m.) e degli artt. 36 bis e ter, che dettano una serie di prescrizioni per l'uso di attrezzature per lavori in quota, imponendo obblighi di prevenzione e protezione incompatibili con l'uso di una mera scala a pioli.

Al riguardo, è utile ribadire che l'onere di allegazione e prova facente capo al lavoratore è limitato alla condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, e al nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo tecnicamente possibile i rischi esistenti (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016; n. 16003 del 2007); inoltre che, per effetto dell'art. 7, D.L.vo n. 626 del 1994 interpretato conformemente al diritto europeo (v. Cass. n. 12465 del 2020; n. 2517 del 2023), grava sul committente e sul subcommittente, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice, di fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio nonché di cooperare con l'appaltatrice e con la sub-appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro e sia all'attività appaltata, ove essi collaborino sinergicamente in un medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera" e purché non si tratti di rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o sub-appaltatrici.

Riferimenti normativi:

Art. 2087 CC Art. 7 D.L.VO del 1994 n. 626 Art. 2697 CC Art. 36 D.L.VO del 1994 n. 626 Art. 432 C.P.C. Art. 414 C.P.C. Art. 2729 CC Art. 61 C.P.C.