Derogabilità dell'art 2112 cc Impresa in crisi o insolvente. Tutela dei Lavoratori

Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n.1979/24

Dall’interpretazione della direttiva 2001/23/CE imposta dalla Corte G.U.E.
nella sentenza dell' 11/06/2009 causa c- 561/2007 si evince che è possibile la deroga al principio di continuazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della cedente presso la cessionaria, in caso di trasferimento d’azienda o di un suo ramo, soltanto nei casi di procedura concorsuale ovvero di altra procedura fondata ugualmente sullo stato di insolvenza e destinata alla liquidazione dei beni(sotto il controllo di una “autorità pubblica competente”), ossia con finalità
liquidatoria. La deroga, dunque, non è possibile in tutti gli altri casi, ossia di
procedure che abbiano finalità diverse da quella liquidatoria, come
l’amministrazione straordinaria.