PREVIDENZA E ASSISTENZA
Sezione lavoro, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15543 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Garri; Ric. S.M.; Controric. M.D.
Contributi e prestazioni - Omissioni - Danno patrimoniale richiesto dal lavoratore - Azione prima del perfezionamento dell'età pensionabile - Esclusione. (Cc, articoli 1226 e 2116)
Quanto al danno pensionistico l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 15947 del 08/06/2021).