Danno biologico da malattie professionali: nessun diritto risarcitorio per l’aggravamento già considerato nel precedente giudizio
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Con la sentenza n. 21652 del 28 luglio 2025, la sezione lavoro della Corte di Cassazione civile ha affermato che in tema di risarcimento del danno biologico da malattie professionali ingravescenti (nella specie, mesotelioma pleurico), l’aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato non determina la nascita di un nuovo diritto al risarcimento qualora i peggioramenti siano stati già considerati nel giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato. La successiva evoluzione della patologia, ancorché accertata da nuove CTU, non consente una revisione del danno permanente già liquidato, ove la precedente pronuncia abbia tenuto conto dell’intera prognosi, ivi compresa la prevedibile evoluzione negativa e le sofferenze conseguenti ai trattamenti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, affronta con rigore sistematico il delicato tema della risarcibilità dell’aggravamento clinico nelle ipotesi di malattia professionale ingravescente (nel caso specifico, mesotelioma pleurico), già oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.
La vicenda trae origine dalla richiesta, da parte degli eredi del lavoratore deceduto, di una revisione del danno biologico già liquidato, sostenendo che l’evoluzione della patologia, documentata da nuovi accertamenti e trattamenti (in particolare, ulteriori cicli di chemioterapia e un peggioramento clinico successivo alla stabilizzazione precedentemente valutata), legittimasse un ulteriore risarcimento.
La Corte ha però chiarito, richiamando i principi già espressi nella sentenza n. 35416/2022, che l’aggravamento di una malattia ingravescente non dà origine a un nuovo diritto risarcitorio qualora gli sviluppi della patologia rientrino tra quelli già prevedibili e valutati nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Il giudice di merito, infatti, aveva liquidato il danno sia nella componente temporanea che permanente, tenendo conto della prognosi infausta e delle sofferenze future, sulla base di una personalizzazione specifica.
La Corte ha sottolineato che l’aggravamento rappresenta una mera concretizzazione del rischio evolutivo insito nella patologia già considerata nel giudizio pregresso e che, pertanto, non può costituire il presupposto per una nuova quantificazione del danno, salvo si tratti di profili non valutati e non valutabili all’epoca.
Il principio affermato risponde all’esigenza di certezza del diritto e di stabilità del giudicato, in un ambito – quello delle malattie professionali – che presenta particolari criticità a causa della naturale evolutività delle condizioni cliniche.