Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26612

 

La Suprema Corte ha ribadito che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza; è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (Cass. n. 25471/2017).

Ne consegue che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o la tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (Cass. sez. un. n. 2951/2016).

Nel caso di specie la Corte territoriale aveva evidenziato come nella fase sommaria la difesa della società fosse stata silente sul punto della sottoscrizione del CCNL da parte di UG.Te., sicché quella circostanza - la stipula del CCNL anche da parte del predetto sindacato - era da considerarsi "non contestata" e quindi pacifica ex art. 115 c.p.c., con conseguente esonero del sindacato ricorrente dall'onere probatorio e con conseguente preclusione per la società di sollevare la relativa contestazione in fase di opposizione al decreto ex art. 28 L. n. 300/1970, stante il suo carattere impugnatorio.

Tale decisione è stata ritenuta dai giudici di legittimità non conforme a diritto.

Pur ammesso il carattere impugnatorio dell'opposizione al decreto ex art. 28 L. cit.,i giudici di legittimità hanno ribadito che l'applicabilità della disciplina generale delle impugnazioni soggiace al limite della compatibilità con lo speciale procedimento previsto dal legislatore (Cass. sez. un. ord. n. 20161/2010, al par. 3 della motivazione viene precisato: "... In mancanza di una disciplina specifica del giudizio di opposizione, per il quale l'art. 28 si limita... ad un generale richiamo della disciplina del giudizio di primo grado, occorre comunque considerare i principi enucleabili dalla disciplina delle impugnazioni in generale (artt. 323 ss.) per integrare, nei limiti della compatibilità, la prima, conformandola alla sua particolare natura di giudizio di primo grado, introdotto però con un atto di opposizione...").

daltronde, proprio alla luce delle peculiarità dello speciale procedimento previsto dall'art. 28 L. n. 300 cit. la Suprema Corte ha altresì affermato che qualora nella fase sommaria dello speciale procedimento il giudice riconosca l'illegittimità di alcuni soltanto, fra i molteplici comportamenti denunciati dall'associazione ricorrente, lo svolgimento del successivo giudizio di opposizione al relativo decreto, introdotto ad istanza del datore di lavoro, legittima l'associazione medesima - anche quando non abbia proposto, nel termine di legge, autonoma opposizione - a domandare, nel detto giudizio l'accertamento della natura antisindacale di quegli stessi comportamenti per i quali tale natura sia stata negata all'esito della fase sommaria del procedimento (Cass. n. 11769/1991).

Ciò posto, va in ogni caso evidenziato che, in considerazione della natura di "mera difesa" da riconoscere alla contestazione della titolarità attiva del rapporto giuridico, è escluso che essa sia assoggettata al regime del divieto di novum in appello ex art. 437 c.p.c.

Occorre dunque ribadire che le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (Cass. ord. n. 23721/2021) e non sono soggette alle decadenze processuali (Cass. ord. n. 16814/2024).

La sentenza impugnata non si è conformata a questi principi di diritto e pertanto è stata cassata con rinvio, per l'esame della questione